Contenzione del paziente e legge penale

Contenzione del paziente e legge penale

07 Nov 2024

Non esiste una norma specifica nel nostro ordinamento che disciplini l’utilizzo della contenzione sui pazienti o sugli anziani e, a fronte di tale vuoto normativo, è stata la giurisprudenza a delineare principi e condizioni di liceità dell’utilizzo dei mezzi di contenzione.

 

Il caso di Franco Mastrogiovanni

In particolare, la sentenza chiave in materia è quella del caso di Franco Mastrogiovanni (Cassazione Penale, V sezione, sentenza 20 giugno 2018, n. 50497), paziente ricoverato in un reparto di psichiatria ospedaliero e contenuto per 87 ore continuative.

Secondo la sentenza quelli di contenzione sono presidi restrittivi della libertà personale che non hanno finalità curativa né producono l’effetto di migliorare le condizioni di salute del paziente; anzi, secondo la lettura scientifica portano con sé il rischio di provocare anche lesioni gravi all’organismo per la pressione esercitata e per la posizione di immobilità forzata.

Svolgerebbero dunque funzione “cautelare” perché diretti a salvaguardare l’integrità fisica del paziente o di chi venga a contatto con questi, laddove vi sia un pericolo per l’incolumità, ma non possono essere ritenuti metodi “ordinariamente ancillare alla terapia farmacologica”.

Si tratta quindi, quella della contenzione, di una pratica da circoscrivere a situazioni del tutto straordinarie solo in situazioni straordinarie e solo per il tempo necessario, e dopo aver esercitato la massima sorveglianza sul paziente.

 

In questo breve contributo analizzeremo tre diversi aspetti della contenzione:

1. QUANDO E’ OBBLIGATORIO FARNE RICORSO?

2. QUANDO PUO’ DAR LUOGO A RESPONSABILITA’ PENALE?

3. QUANDO L’OPERATORE SANITARIO E’ SCUSATO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO?

 

1. QUANDO E’ OBBLIGATORIO FARE RICORSO ALLA CONTENZIONE?

L’art. 40 capoverso del codice penale introduce il concetto di “posizione di garanzia”, disciplinando che “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. In altre parole, il soggetto in capo al quale sia rinvenuta una posizione di garanzia, ovverosia la persona che ha l’obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un danno perché è tenuto a proteggere il diritto altrui (per legge o per contratto), risponderà (in sede penale) dell’evento dannoso che non ha impedito, come se lo avesse commesso.

Questa disposizione può venire in rilievo in tutti i casi in cui un professionista sanitario debba disporre, a tutela del paziente o di terzi, una misura di contenzione, ma non lo faccia.

Nella prassi, riconoscimenti di questo tenore si sono rinvenuti nei seguenti arresti giurisprudenziali, qui riportati a mero titolo esemplificativo.

 

Cassazione sezione Penale IV, sentenza n. 9170 del 26.2.2013: con la sentenza si è confermata la condanna per omicidio colposo dell’infermiere per violazione della norma cautelare posta a garanzia dell’incolumità del paziente ricoverato, caduto dal letto una prima volta e poi deceduto per i danni riportati a seguito di una seconda caduta “prevedibile”, imputata al mancato impiego di spondine di contenimento al letto per omessa sollecitazione da parte dell’infermiere al medico, affinché prescrivesse il mezzo di contenzione necessario e per omessa vigilanza.

 

Cassazione sezione Penale IV, sentenza n. 21285 del 17.5.2013: ha affermato che l’omissione negligente dell’impiego delle spondine di contenimento al letto del paziente confuso e agitato, che pur rifiuta l’intervento di contenzione, comporta responsabilità per omicidio colposo a carico dell’infermiere, in caso di decesso del paziente per trauma da caduta.

 

Cassazione sezione Penale IV, sentenza n. 23661 del 31.5.2013: ha ritenuto responsabili del suicidio di un anziano demente gli addetti all’assistenza e il direttore della Casa per anziani che non hanno adottato le misure restrittive necessarie a prevenire il danno. In motivazione la Suprema Corte ha ritenuto sussistente una posizione di garanzia in capo al direttore della struttura in virtù del contratto di spedalità (stipulato fra il paziente e l’ospedale o la struttura), evidenziando che la struttura non era idonea a garantire prestazioni adeguate in termini di sicurezza alle condizioni della paziente. Pertanto ha ritenuto il direttore non avrebbe dovuto accoglierla nella struttura.

 

Cassazione sezione VI Penale, sentenza n. 35591 del 2.7.202:  ha confermato che l’infermiere professionale è titolare, ai sensi dell’art. 1, Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del codice deontologico degli infermieri, di una posizione di garanzia che si sostanzia di specifici obblighi giuridici, autonomi rispetto a quelli del medico,  verso l’assistito per la tutela della vita e della salute (art. 2 e 32 della Costituzione). Dunque l’art. 40 co 2 c.p.  impone che lo stesso possa applicare misure di contenzione a scopo cautelare circoscrivendole ad un uso straordinario, motivato ed annotato nella documentazione clinico-assistenziale.

 

 

2. QUANDO L’UTILIZZO DELLA CONTENZIONE PUO’ DAR LUOGO A RESPONSABILITA’ PENALE?

 

Di converso, se sussiste un obbligo di protezione in capo agli operatori della salute, cosa succede quando l’operatore sanitario utilizzi mezzi di contenzione laddove non sussistano i presupposti per farlo?

La giurisprudenza ha ritenuto applicabili, a seconda delle fattispecie concrete, alcune specifiche ipotesi di reato:

 

Art. 572 c.p., maltrattamenti, qualora si instauri, anche a causa della contenzione abusivamente applicata, un clima di vessazione e di indifferenza nei confronti dei bisogni primari degli assistiti, così Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 02/07/2021, n. 35591.

 

Art. 575 c.p., omicidio, nella forma colposa o dolosa, come nel caso trattato dalla sentenza “Mastrogiovanni”.

 

Art. 582 c.p., lesioni personali, nel caso in cui la contenzione abbia provocato una malattia nel paziente, nella forma colposa o dolosa.

 

Art. 586 c.p., morte o lesioni in conseguenza di altro reato, qualora le condotte di privazione della libertà personale consistita nella contenzione illecita cagioni la morte o la lesione del paziente.

 

Art. 605 c.p., che sanziona il sequestro di persona, dal momento che la contenzione si tratta di uno stato di privazione della libertà personale, ad oggi difficilmente applicabile stante la mutata procedibilità a querela.

 

Art. 610 c.p., violenza privata, la cui condotta consiste nella costrizione a fare od omettere qualche cosa, il che fa facilmente intuire la connessione con la contenzione.

 

 

3. QUANDO L’OPERATORE SANITARIO CHE USI CONTENZIONE E’ SCUSATO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO?

 

Casi di liceità dell’utilizzo della contenzione

In tema di contenzione e diritto penale possono trovare applicazione le scriminanti previste dal codice penale.

 

Art. 50 c.p.: il consenso dell’avente diritto

Secondo tale norma non è punibile colui che lede o pone in pericolo un diritto altrui con il consenso del suo titolare. Ciò a patto che il soggetto possa liberamente disporre di tale diritto e che il consenso sia liberamente e validamente prestato.

Per fare un esempio concreto un paziente capace di intendere e di volere ma con delle disabilità motorie potrebbe certamente prestare l’assenso o richiedere in prima persona l’applicazione di spondine o contenimenti al letto o alla sedia a rotelle per tutelarsi da eventuali cadute o agevolarsi nella postura o nei movimenti.

 

Art. 51 c.p.: l’adempimento di un dovere

Un’altra causa di giustificazione che, talvolta, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile è quella prevista dall’art. 51 c.p., ossia l’adempimento di un dovere. Nel caso di specie, il Tribunale di Pordenone con sentenza n. 39/1992 ha escluso la colpevolezza dell’imputato per il delitto di violenza privata ex art. 610 c.p. relativo ad una condotta di un infermiere che ha impiegato la contenzione fisica nei confronti di un paziente confuso nell’ambito di una comprovata necessità nell’adempimento del dovere di somministrare una terapia endovenosa, nonostante l’assenza di una prescrizione medica per applicare la contenzione.

 

Art. 54 c.p.: stato di necessità

Infine, ma non per importanza, la giurisprudenza ricorre abbondantemente alla scriminante dello stato di necessità in tema di contenzione. In base all’art. 54 c.p. non è punibile colui che ha commesso un fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale e non altrimenti evitabile di un danno grave alla persona, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. In tal caso la contenzione deve apparire nel caso concreto urgente, necessaria e priva di alternative valide a scongiurare il pericolo attuale per l’incolumità fisica. Sul punto, una cristallina esposizione in tema di applicazione dello stato di necessità ai casi di contenzione medica è fornita dalla già menzionata sentenza Mastrogiovanni, ampiamente confermata dalla giurisprudenza successiva.