Cosa sono le lesioni personali?
30 Mar 2025
Lesioni personali: premesse generali
Nell’ordinamento vigente il reato di lesioni personali è disciplinato in varie forme; più precisamente, si articola nelle seguenti fattispecie: lesioni dolose ex art. 582 c.p., a propria volta distinte in lievissime, lievi, gravi, gravissime; e lesioni colpose ex art. 590 c.p. distinte in lievi, gravi e gravissime.
Il bene protetto è l’incolumità individuale, che subisce una effettiva lesione in conseguenza della malattia cagionata dalla condotta tipica. Pertanto, in ciascuna delle ipotesi incriminate si configura un reato di danno.
Il fatto tipico è incentrato sempre sulla causazione ad altri di una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente.
Il danno: la malattia nel corpo o nella mente
Il reato è incentrato sulla efficienza causale della condotta rispetto al risultato lesivo; pertanto, rientra in quelli a forma libera, potendosi realizzare con qualsiasi condotta (omissiva o commissiva) purché idonea a produrre l’evento (“causazione ad altri di una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente”).
Sul piano interpretativo, la nozione di malattia è stata a lungo tempo controversa, rinvenendosi due diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.
Secondo il primo, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata o circoscritta di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali.
La dottrina dominante, invece, ha proposto un’interpretazione più restrittiva, in maggiore aderenza al concetto di malattia accolto nella letteratura medico-scientifica. Secondo tale diverso orientamento non basterebbe una alterazione anatomica, occorrerebbe – piuttosto – che nel soggetto passivo si sviluppi un c.d. processo patologico che determini un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo.
Con la conseguenza che ove si verificasse solamente un’alterazione anatomica, priva di limitazioni funzionali, si configurerebbe il delitto di percosse in luogo di quello di lesioni.
Questo ultimo indirizzo ermeneutico è stato ritenuto da preferire, in quanto oltre ad essere corrispondenze al concetto medico-legale di malattia, meglio aderiva anche alla disciplina codicistica, distinguendo la normativa le diverse fattispecie di lesioni in ragione della durata della malattia e così implicitamente accogliendo il concetto funzionale di malattia come processo morboso.
La giurisprudenza pretorile, che negli anni si era cristallizzata dapprima accogliendo il primo orientamento, si è poi evoluta portando portato gli interpreti a confinare la sussistenza del delitto di lesioni in casi in cui vi siano significative compromissioni funzionali o processi patologici che comportino una necessità di “guarigione” (seppur non sempre possibile come nel caso delle lesioni c.d. permanenti). Vedasi per esempio Cass. Pen., Sez. IV, 19.03.2008, n. 1750.
Le Sezioni Unite del 2009
A seguito delle Sezioni Unite del 2009 tale ultimo orientamento è stato definitivamente accolto e ad oggi l’indirizzo ermeneutico maggioritario dà rilevanza a qualsivoglia alterazione anatomica, ancorché non limitante dal punto di vista funzionale, ma comunque che causi un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa, come già aveva statuito la sentenza, già citata, 1750 del 2008. Così, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, in quanto cristallizzato dalle citate Sezioni Unite, costituisce malattia qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata o circoscritta, di lieve entità, e non influente sulle condizioni organiche generali.
Escoriazioni, ecchimosi, contusioni, graffi
In particolare, approfondendo, in applicazione dei principi suesposti si possono ritenere sussistenti le lesioni anche in caso di escoriazioni, ecchimosi, contusioni, ematomi e graffi, come stabilito dalla giurisprudenza a seguire.
Corte d’Appello Napoli, Sez. III, Sentenza, 15.09.2021, n. 5821
In tema di lesioni personali, un’escoriazione ed un trauma facciale costituiscono “malattia”, rientrando nella relativa nozione qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, di lieve entità e non influente sulle condizioni organiche generali, onde lo stato di malattia perduri fino a quando sia in atto il suddetto processo di alterazione.
Tribunale Ferrara, Sentenza, 16.08.2021, n. 703
Le ecchimosi, consistenti in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, ed il trauma contusivo, che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell’organismo, sono riconducibili alla nozione di malattia ed integrano il reato di lesioni personali e non già di percosse.
Tribunale Salerno, Sez. I, Sentenza, 29.01.2021, n. 267
In tema di lesioni personali, la nozione di “malattia”, giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo, vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve durata; pertanto, la contusione costituisce malattia ai sensi dell’art. 582 c.p..
Cass. Pen., Sez. I, Sentenza, 25.09.2020, n. 31008 (rv. 279795-01)
In tema di lesioni personali, l’ematoma rientra nella nozione di “malattia” in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un’alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo. (Conf. Sez. 1, n. 11000 del 1978, Rv. 139944). (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 24.09.2018).
Tribunale Gorizia, Sentenza, 03.03.2020, n. 37
In tema di lesioni personali, il reato può dirsi integrato anche nell’ipotesi di un graffio, rientrando quest’ultimo, in base all’ampia accezione data dalla giurisprudenza alla nozione di “malattia” come qualunque alterazione patologica che richieda un processo di rimarginazione, nella nozione medesima e non essendo necessario un certificato medico a fini di prova, essendo un graffio una lesione rilevabile facilmente anche da un soggetto non professionale.
Cass. Pen., Sez. V, Sentenza, 03.11.2017, n. 54005 (rv. 271818)
In tema di lesioni personali, anche una crisi ipertensiva può rientrare nella nozione di “malattia”, purché comporti una significativa e pericolosa alterazione delle funzioni organiche. (Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 24.02.2016)
Dolore senza malattia
Al contrario, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non può comprendere eventi che ingenerino solo dolore, e non anche alterazioni patologiche. Dunque, si commetterà il reato di di percosse e non di lesioni personali quando dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente, ma l’unica conseguenza dell’aggressione sia al più una fugace sensazione dolorosa (Cass. Pen., Sez. I, 23.7.1985, n. 7388).
Cass. Pen., Sez. V, 14.05.2019, n. 33492
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, la nozione di malattia non comprende, invero, tutte le alterazioni di natura anatomica, che possono anche mancare, bensì solo quelle da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo patologico o l’aggravamento di esso ovvero una compromissione delle funzioni dell’organismo, anche non definitiva, ma comunque significativa. (Nel caso di specie il giudice ha ritenuto che il reato di lesioni non poteva ritenersi integrato da una tirata di capelli che aveva ingenerato solo dolore e nemmeno una vera e propria abrasione del cuoio capelluto).
Così anche Cass. Pen., Sez. V, Sentenza, 14.05.2019, n. 33492 (rv. 276930-01) che, richiamando la massima sopra indicata, in una fattispecie relativa ad aggressione consistita in una “tirata di capelli”, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a dar conto del referto medico che riportava, quale conseguenza a carico della vittima, “dolore in regione occipitale guaribile in giorni due”).
La malattia mentale
Quanto alla malattia di mente, la Relazione ministeriale sul progetto del codice penale già citata nella suriportata pronuncia delle Sezioni Unite, ha inteso comprendere in tale concetto ogni menomazione parziale dell’intelligenza, volontà o della memoria.
La giurisprudenza in proposito ha affermato che la malattia di mente consiste “non solo in un offuscamento o disordine parziale o totale rilevante, bensì anche in un indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia nella attività psichica, con effetto permanente o temporaneo, sia pure brevissimo; pertanto, anche il semplice svenimento o lo shock debbono considerarsi malattia ai fini dell’art. 582 c.p.” (Cass. Pen., S.U., 8.3.2005, n. 9163)
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