Cos’è la sospensione condizionale della pena?

Cos’è la sospensione condizionale della pena?

17 Ott 2020

In questo articolo ci occuperemo di spiegarti cos’è la sospensione condizionale della pena, come opera, quando viene concessa e quando invece può essere revocata.

Ecco i contenuti di questa pagina:

  1. 1. Cos’è la sospensione condizionale della pena

  2. 2. Come funziona la sospensione condizionale della pena

  3. 3. Quando il Giudice concede la sospensione condizionale della pena

  4. 4. Cosa mi succede nella pratica quando sono condannato a pena sospesa

  5. 5. Quando la sospensione condizionale può essere revocata

Cos’è la sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena è un beneficio concesso dal Giudice che, chiamato a giudicare il reato, formula una prognosi favorevole a vantaggio dell’imputato.

Il Giudice “scommette” che il reato per cui si sta svolgendo il processo è stato uno “scivolone momentaneo” e l’imputato non commetterà altri reati in futuro.

L’ obiettivo di questo beneficio è quello di evitare i possibili effetti negativi che una carcerazione breve potrebbe produrre nei confronti di soggetti non pericolosi per la società.

Perché legislatore ha previsto la sospensione condizionale della pena?

Il legislatore ha previsto questo beneficio per preservare i soggetti che hanno commesso un reato dalla relativa gravità e che non hanno una carriera criminale alle spalle.

Uno degli aspetti fondamentali che ha portato alla creazione di questo istituto è dato dal fatto che si voleva evitare che dall’ambiente traumatizzante del carcere – soprattutto quando il reo si potrebbe ravvedere ed astenere da futuri crimini – potessero derivare delle conseguenze peggiori per l’imputato.

Infine, affinché il reo al quale la pena è stata sospesa abbia un rinforzo negativo alla luce del quale sarà spinto a non commettere ulteriori reati.

Come funziona la sospensione condizionale della pena?

Il beneficio della sospensione condizionale della pena prevede che la pena rimanga sospesa, ossia che l’imputato-condannato non la debba scontare, se si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La pena rimane sospesa per cinque anni per i delitti o tre anni per le contravvenzioni.

 

Quando il giudice mi può concedere la sospensione condizionale della pena?

Il Giudice può decidere di applicare la sospensione condizionale della pena qualora reputi, al termine di una approfondita valutazione, che l’imputato si asterrà in futuro dalla commissione di ulteriori reati.

La valutazione del Giudice e il relativo giudizio si potranno fondare, per esempio, su:

  • – personalità del reo
  • – condizioni di vita (Ha una situazione lavorativa consolidata? Una soluzione abitativa idonea? Degli affetti stabili?)
  • – assenza di precedenti penali
  • – modalità di commissione del reato, non particolarmente efferate

Il giudizio positivo del Giudice però da solo non è sufficiente, ci sono infatti delle condizioni che la legge richiede perché possa essere concessa la sospensione della pena.

 

In particolare la legga richiede che:

  1. – Non ci siano precedenti condanne a pena detentiva per un delitto;
  2. – L’imputato non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
  3. – Il reato commesso non desti un particolare allarme sociale.
  4. – Alla pena non debba essere aggiunta una misura di sicurezza.
  5. – La pena inflitta non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione (per coloro che hanno più di 70 anni e tra 18 e 21 il tetto sale a 2 anni e 6 mesi).
  6. – Se si tratta di pena pecuniaria la stessa ragguagliata a € 250,00 per ogni giorno di detenzione non deve superare la soglia di cui sopra.

 

Cosa succede, in pratica, quando la pena viene sospesa?

La pena rimarrà “sospesa” per 5 anni se si tratta di delitti o per 3 se si tratta di contravvenzione. Durante questo lasso di tempo il condannato potrà svolgere la propria vita e le attività quotidiane normalmente e senza restrizioni.

E’ possibile che il giudice subordini l’operatività della sospensione condizionale della pena a degli obblighi, per esempio il risarcimento del danno o obbligo delle restituzioni, o più in generale dell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato o la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività.

Se il condannato nel periodo di sospensione non commette nuovi reati e adempie agli eventuali obblighi imposti dal giudice, si determina l’effetto estintivo delle pene principali e accessorie.

 

Cosa succede se commetto un altro reato durante la sospensione condizionale?

Se viene commesso un altro reato nel corso della sospensione della pena, quindi nel corso dei tre anni successivi oppure cinque anni se si tratta di un delitto, è possibile che il Giudice dell’esecuzione revochi la precedente sospensione condizionale, e l’imputato-condannato debba scontare sia la prima condanna (precedentemente sospesa) che quella inflitta per il secondo fatto illecito.

 

In quali casi è possibile che la pena sospesa sia revocata?

L’art. 168 c.p. si occupa della revoca del beneficio che viene disposta principalmente in tre casi:

 

  1. 1. Quando il reo commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole per cui gli venga comminata una pena detentiva
  2. 2. Quando il reo non ha adempiuto agli obblighi imposti dal Giudice con la sentenza di condanna. Infatti, come affermato sopra, il Giudice può imporre al reo la cui pena sia stata sospesa che adempia a degli obblighi specifici. L’inadempimento determina la revoca del beneficio, salvo i casi di impossibilità di adempiere dovuta a causa non imputabile al condannato.
  3. 3. Quando il reo riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, sommata a quella precedente, superi i limiti indicati dall’art. 163.

 

La pena può essere sospesa più di una volta?

Ai sensi dell’art 164 c.p. è possibile solamente una seconda concessione della sospensione condizionale della pena quando la sanzione da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p. 

In quali fasi processuali può essere data la sospensione condizionale

  1. 1. Nel giudizio di merito: la sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice di primo grado.
  2. 2. Nel giudizio di appello: ai sensi dell’art 597 n. 5 c.p.p. con la sentenza può essere applicata anche di ufficio la sospensione della pena oppure perché l’imputato ha impugnato anche il trattamento sanzionatorio.
  3. 3. Giudice di pace: l’istituto della sospensione condizionale della pena non si applica ai reati di competenza del Giudice di Pace.

 

Sospensione condizionale e “fedina penale”

La condanna sospesa è sarà visibile e presente nel casellario giudiziale.

Diverso, qualora insieme alla pena sospesa venisse concesso anche il beneficio della c.d. “non menzione” per cui non sarebbe visibile la condanna nel casellario a richiesta dei privati.