Cos’è l’abbandono di persone incapaci?

Cos’è l’abbandono di persone incapaci?

10 Apr 2024
Art. 591 c.p.
Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32].
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato [c.p. 4] per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [c.p. 582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate [c.p. 64] se il fatto è commesso dal genitore [c.p. 504], dal figlio, dal tutore [c.c. 346] o dal coniuge, ovvero dall’adottante o dall’adottato [c.c. 291; c.p. 31].

Il reato di abbandono di persone minori o incapaci

L’art. 591 prevede sotto la rubrica “Abbandono di persone minori o incapaci” due distinte figure di reato: al comma 1, l’abbandono dell’infraquattordicenne o della persona incapace a provvedere a se stessa; al comma 2 l’abbandono all’estero dell’infradiciottenne, affidato all’agente nel territorio dello Stato, per motivi di lavoro. La disamina dell’articolo in parola si concentrerà, per ragioni ovviamente legate al tema della trattazione, sul tema dell’abbandondo di persone incapaci di cui al comma primo, che si realizzerà allorquando il paziente o il degente della struttura non sia in grado di provvedere a se stesso, in tutto o in parte, e pur essendo stato affidato alla cura e alla custodia del personale della struttura, questa venga a mancare.

La tutela penale della norma

Per meglio inquadrare la fattispecie, occore una premessa sull’oggetto della tutela della norma in analisi.

Sebbene vi siano due distinte correnti in dottrina, che ricollegano l’oggetto della tutela l’una al pericolo per l’incolumità fisica, e l’altra alla garanzia dell’obbligo di assistenza legale[1], la giurisprudenza prevalente ha ritenuto di aderire alla prima sostenendo che l’ogetto della tutela prevista dall’art. 591 non sia il rispetto dell’obbligo di assistenza in quanto tale, come accade nella fattispecie di cui all’art. 570, bensì il pericolo per l’incolumità fisica, derivante dal suo inadempimento.

Esemplificativo è il caso della moglie che abbia rifiutato di accogliere il marito affetto da sclerosi multipla, dimesso dall’ospedale. Ad avviso della Corte di Cassazione la donna era chiamata a rispondere del reato di cui all’ art. 570 c.p., e non di abbandono, per i motivi che seguono.

Cass. Pen., Sez. V, 19.5.1995, n. 7003

Per la sussistenza del reato di cui all’art. 591 c.p. è necessario che l’agente, avendo già in custodia persona minore degli anni quattordici o incapace di badare a se stessa per infermità fisica o psichica, o dovendone aver cura, l’abbandoni, con la consapevolezza di cagionarne l’esposizione, sia pure temporanea, ad un pericolo virtuale per la sua incolumità. Oggetto della tutela, a differenza che nell’art. 570 c.p. (e dall’aggravante prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 591 c.p., si desume un’ipotesi di reato complesso o progressivo rispetto a quello di violazione degli obblighi di assistenza familiare), non è il rispetto dell’obbligo legale di assistenza di per se stesso, bensì il pericolo per l’incolumità fisica, dipendente dal suo inadempimento. Perciò non si ravvisa abbandono di incapace o di minore se l’agente non l’abbia già in custodia o in cura, cui altri provvedano attualmente, per quanto possa esservi legalmente tenuto, e penalmente perseguibile per questa ragione.

Quando si configura il reato di abbandono di persone incapaci?

Poiché il delitto è integrato da qualsiasi azione od omissione, contrastante con il dovere giuridico di cura o custodia da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l’incolumità della persona, risponde del delitto di abbandono chi, pur non allontanandosi dal soggetto passivo, ometta di fare intervenire persone idonee a scongiurare la situazione di pericolo.

Vedasi, per esempio, Cass. Pen., Sez. V, del 21.9.1995, in ipotesi in cui l’imputata era rimasta tutta la notte e la mattina successiva accanto al marito già gravemente sofferente, caduto a terra in quanto colpito da emorragia cerebrale, e aveva chiesto aiuto a un vicino, con conseguente intervento di un’autoambulanza, soltanto dopo circa sedici ore dalla caduta.

La cura e la custodia dell’incapace

Per quanto riguarda le persone incapaci, presupposto del fatto di reato è che l’agente abbia la custodia o debba avere cura della persona.

Poiché lo scopo della tutela inerente al delitto di abbandono sta nella prevenzione del pericolo per l’incolumità fisica, e non nel rispetto dell’obbligo di assistenza in quanto tale, il delitto non sussiste quando l’agente, pur essendovi legalmente tenuto, si rifiuti di assumere la custodia o la cura dell’incapace o del minore (Cass. Pen., Sez. V, 19.5.1995; Tribunale Venezia 16.6.1993)[2].

La custodia incombe sui destinatari dei doveri di sorveglianza; la cura riguarda doveri che, pur implicando la custodia, sono più vari e complessi, trovando fondamento, non in un semplice fatto produttivo di effetti giuridici, bensì direttamente in norme norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in negozi giuridici: derivano, per esempio dalla legge gli obblighi di cura nei riguardi dei malati di mente, assoggettati a trattamento terapeutico obbligatorio ex art. 35, 5° co., L. 23.12.1978, n. 833; da un negozio di diritto privato gli obblighi nei confronti di una persona anziana, affidata a un istituto o a una persona singola, per ragioni di assistenza e di cura.

Cass. Pen., Sez. V, 2.5.2016, n. 44089

Poiché la norma dell’art. 591 c.p. tutela il valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di custodia e di assistenza che realizzano la protezione di quel bene e che si desumono dalle norme giuridiche di qualsivoglia natura, da convenzioni di natura pubblica o privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona umana, in ogni condizione e in ogni segmento del percorso che va dalla nascita alla morte.

Dunque, l’obbligo di custodia e assistenza può nascere da norme giuridiche di qualsiasi natura e altresì da una convenzione di natura privata, da regolamenti o legittimi ordini di servizio, rivolti alla tutela della persona, in ogni condizione e in ogni segmento del percorso che va dalla nascita, alla morte indipendentemente dalla natura del servizio prestato, se sanitario o di semplice solidarietà (Cass. Pen., Sez. V, 23.2.2005). Mentre l’obbligo di cura ha ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali.

Cass. Pen., Sez. V, 2.2.2022, n. 22588

In tema di abbandono di persone minori o incapaci, il dovere di custodia implica una relazione tra l’agente e la persona offesa che può sorgere non solo da obblighi giuridici formali, ma anche da una sua spontanea assunzione da parte del soggetto attivo nonché dall’esistenza di una mera situazione di fatto, tale per cui il soggetto passivo sia entrato nella sfera di disponibilità e di controllo dell’agente, in ciò differenziandosi dal dovere di cura, che ha invece unicamente ad oggetto relazioni scaturenti da valide fonti giuridiche formali.

 

Diversamente che per l’infraquattordicenne (per cui l’incapacità è in re ipsa in ragione del dato anagrafico), per gli altri soggetti l’incapacità di provvedere a se stessi va accertata giudizialmente caso per caso, senza alcuna presunzione, tenendo conto che essa può essere assoluta o relativa, definitiva o temporanea, in base alle condizioni in cui si trovi la persona nel momento dell’abbandono.

Cass. Pen., Sez. V, 9.4.1999, n. 6885

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 591 comma 1 c.p., la vecchiaia non può essere intesa come condizione determinante una presunzione assoluta d’incapacità, di provvedere a sè stessi, dovendosi invece accertare, di volta in volta, se essa sia concretamente causa di pericolo per l’incolumità dell’anziano, sì da dar luogo all’altrui dovere di assumere le opportune iniziative volte ad ovviare al suddetto pericolo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potessero rispondere del reato di cui all’art. 591 c.p. i figli di una donna novantatreenne lasciata a vivere da sola, atteso che detta donna, nonostante l’età, appariva ancora in grado di condurre vita autonoma e non mostrava intenzione alcuna di accettare il ricovero in una casa di riposo).

Le cause di incapacità

Cause di incapacità espressamente menzionate dalla legge sono la malattia, di corpo o di mente, cronica o acuta, non necessariamente grave, nonché la vecchiaia, purché tali stati determinino l’inettitudine fisica o mentale del soggetto a controllare adeguatamente la situazione di rischio per l’incolumità. Oltre alle cause espressamente menzionate dalla legge, rileva, altresì, qualsivoglia altra causa, come la cecità, i deficit fisici, l’ubriachezza, lo stato di tossicodipendenza, la perdita di coscienza a seguito di uno svenimento.

Viceversa, la giurisprudenza non ha ritenuto sussistente il reato in caso di obbligo di cura e custodia insorto in relazione ad un contratto di spedalità, ma in assenza di uno stato di incapacità del paziente:

Tribunale Ivrea, 11.2.2010

Va escluso il delitto di abbandono nel caso di soggetto allontanatosi dalla casa di cura, ove trovavasi custodito, ma in condizioni di piena capacità di provvedere a se stesso. Il legale rappresentante della casa di cura non poteva, infatti, impedire all’anziano, pienamente capace di autodeterminarsi, di allontanarsi volontariamente.

La volontà di abbandono: il dolo diretto e il dolo eventuale

Quanto all’elemento soggettivo, la norma richiede il dolo generico, che postula la volontà dell’abbandono, sussistente in chi sia consapevole tanto del dovere di cura o di custodia che intercorre tra lui e l’incapace, quanto del pericolo che l’abbandono determina nei riguardi dell’incolumità individuale. Per la configurabilità del dolo è richiesta la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a se stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l’esatta percezione (vedasi sul punto Cass. Pen., Sez. V, 10.6-19.7.2021, n. 27926, e ancora Cass. Pen., Sez. V, 18.4.2016, n. 29666). Si richiama come nel paragrafo successivo si approfondirà, sul punto, una interessante sentenza di merito del Tribunale di Ivrea.

Secondo la prevalente dottrina e la più recente giurisprudenza, il dolo può presentarsi anche nella forma “eventuale”. Il dolo può assumere la forma eventuale quando l’agente, pur essendosi rappresentato, come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persista nella sua condotta omissiva, accettando il rischio che l’evento si verifichi.

Cass. Pen., Sez. V, 10.06.2021, n. 27926

Con riferimento al delitto ex art. 591 c.p., è configurabile il dolo eventuale, che sussiste quando l’agente si sia rappresentato la significativa possibilità di verificazione dell’evento e si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di cagionarlo come sviluppo collaterale o accidentale, ma comunque preventivamente accettato, della propria azione, in modo tale che, sul piano del giudizio controfattuale, possa concludersi che egli non si sarebbe trattenuto dal porre in essere la condotta illecita, neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento medesimo.

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Abbandono e stato di pericolo di soggetti anziani

La condotta costitutiva dell’illecito consiste nell’abbandonare la persona incapace, ossia nel lasciarla in balìa di se stessa o di chi non sia in grado di provvedere adeguatamente all’assistenza inerente al dovere di custodia o di cura, in modo da determinare una potenziale situazione di pericolo per l’incolumità della persona.

La nozione di abbandono va raccordata allo scopo della norma, consistente nel reprimere comportamenti pericolosi per l’incolumità della persona: ricorre, quindi, il delitto anche se l’abbandono non è assoluto e definitivo, ma soltanto relativo o temporaneo, quando la vittima non sia in grado di fronteggiare adeguatamente la necessità di assistenza.

Cass. Pen., Sez. V, 23.2.2005, n. 15245

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 591 del c.p., ogni abbandono di persona incapace da parte del soggetto obbligato alla custodia o alla cura deve considerarsi pericoloso e, quindi, l’interesse tutelato risulta violato anche quando l’abbandono sia solo relativo o parziale: infatti, l’elemento materiale del reato de quo è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona in custodia.

 

Per converso, il delitto non sussiste se l’agente, pur essendosi sottratto ai doveri di custodia o di cura, abbia lasciato il minore o l’incapace in condizioni tali da consentire il ritrovamento e il soccorso. Esempio di scuola è quello del neonato, abbandonato in modo da essere certamente ritrovato e soccorso con immediatezza.

L’abbandono deve comportare la separazione materiale e non risolversi in una trascuratezza di tipo esclusivamente morale, espressa dal disinteresse affettivo, come accade quando il soggetto violi i doveri di assistenza morale. Lo scopo della norma è, infatti, di evitare che i soggetti deboli vengano a trovarsi in situazione di pericolo per l’incapacità di soddisfare ai bisogni primari di sopravvivenza. Contegni di abbandono morale o anche di grave e continuata violazione dei doveri di assistenza non integrano il reato di abbandono, bensì di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex  art. 570 c.p..

Nel caso di trasferimento ad altri degli obblighi di custodia e cura, occorre verificare se la persona delegata abbia prestato un valido consenso a ciò e se essa sia adeguata al loro adempimento. In caso di strutture per anziani è autoevidente come la delega fra operatori, per esempio, si debba sostanziare in un efficace passaggio di consegne – seppur verbale – che faccia comprendere come l’operatore “delegato” sia ricettivo rispetto all’intervenuto affidamento dell’anziano.

Inoltre, il reato può sussistere quando, in tema di assistenza agli anziani o a persone minorate sul piano psichico, l’affidamento sia avvenuto a personale insufficiente e inidoneo.

 

 


Note

[1] Secondo Fierro Cenderelli, Abbandono di persone minori o incapaci, in Digesto pen., I, Torino, 1987, 1; Mantovani, PS, I, 179; Marini, 179, la norma tutela, in guisa anticipata, il bene della vita e dell’incolumità individuale, contro le situazioni di pericolo che possono insorgere in relazione all’età, ovvero a condizioni patologiche personali, come conclamano la collocazione sistematica della disposizione e la struttura della fattispecie, imperniata sul pericolo potenziale per l’incolumità individuale. In senso difforme, Pisapia, Abbandono di minori o incapaci, in ED, I, Milano, 1958, 29, secondo cui la norma è finalizzata alla garanzia dell’obbligo di assistenza legale.

[2] Nel caso di abbandono di persone incapaci, la norma postula, a differenza del caso di abbandono del minore degli anni quattordici, la preesistenza di un obbligo specifico di cura o custodia (Tribunale Rovigo del 8.6.1992, in ipotesi in cui, è stata ritenuta l’insussistenza del fatto, per mancanza di un obbligo di cura o custodia, in capo alla figlia e al genero nei riguardi della madre e suocera anziana, anche perché era vivo il marito della donna, destinatario dell’obbligo).