Cyberbullismo e Deepfake: che cos’è e le ipotesi di reato più comuni
01 Ott 2026
In Italia, nelle famiglie in cui c’è almeno un minore, l’accesso a Internet risulta quasi universale (99,1%). Quasi un bambino su tre tra i 6 e i 10 anni usa lo smartphone quotidianamente, sia per motivi di svago che per ragioni di istruzione.
Certamente la diffusione di Internet e dei social media ha aperto nuove opportunità di comunicazione e apprendimento; d’altro canto, aumentano per i minori i rischi legati ad un utilizzo sconsiderato e della rete.
Non di rado i ragazzi sono esposti a fenomeni di adescamento (grooming), cyberbullismo e revenge porn.
Questo articolo nello specifico vuole essere un monito ai genitori per poter riconoscere, prevenire e intervenire nei casi di cyberbullismo e deepfake.
Cos’è il Cyberbullismo?
Il cyberbullismo rappresenta la trasposizione in ambiente digitale del comportamento prevaricante; avviene tramite strumenti online (social network, chat, video, forum) e si caratterizza per la ampia diffusione, la persistenza dei contenuti e la possibilità di anonimato o di pubblico imbarazzamento.
Quali sono le più comuni forme di attacco del cyberbullo?
Le più comuni forme di attacco del cyberbullo comprendono:
– Molestie online: invio continuo di messaggi offensivi o minacciosi (harassment)
– Diffamazione: pubblicazione di contenuti falsi o ingiuriosi (denigration, cyberbashing, outing e trickery)
– Esclusione sociale: esclusione intenzionale dai gruppi (es. chat).
– Furto d’identità: impersonificazione online per danneggiare il minore (impersonation)
Il nostro ordinamento reprime queste condotte; la normativa di riferimento è contenuta nella Legge sul cyberbullismo 29 maggio 2017, n. 71 e nella Legge sul bullismo, la legge 17 maggio 2024, n. 70.
Cosa significa DEEPFAKE?
I deepfake sono contenuti multimediali, spesso video o immagini, manipolati tramite intelligenza artificiale per rappresentare falsamente una persona in situazioni compromettenti. Per i minori, i rischi maggiori includono la pornografia non consensuale e la diffusione di immagini umilianti.
Ad esempio:
– Viene creato un account falso con il volto del minore e contenuti inappropriati. Questo può attirare predatori online o cyberbulli e danneggiare la reputazione del ragazzo.
– Un video deepfake compromettente può essere utilizzato da terzi per ricattare il minore o i suoi genitori, chiedendo denaro o favori per non diffondere il contenuto online.
Quali reati possono essere integrati dalle condotte di cyberbullismo attraverso l’utilizzo della tecnologia deepfake?
Vediamo quali possono essere i principali reati legati al cyberbullismo e al deepfake:
Diffamazione (art. 595 c.p.) — quando si lede la reputazione
La diffamazione consiste nell’attribuire a qualcuno fatti falsi o comunque arrecare offese che ledono la reputazione. Il reato è aggravato se commesso attraverso mezzi di pubblicità (es. sociale network) e consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Atti persecutori / stalking (art. 612-bis c.p.) — quando la condotta è ripetuta e genera paura
Lo stalking si integra qualora l’autore con condotte reiterate (minacce, messaggi insistenti, pedinamenti) causi grave stato d’ansia o timore alla vittima per la propria incolumità o per quella di un prossimo congiunto Anche la creazione di profili denigratori o l’invio costante di messaggi possono rientrare nella fattispecie.
Diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (revenge porn) — art. 612-ter c.p.
Il reato di revenge porn punisce la diffusione a qualsiasi titolo immagini o video a contenuto sessuale senza il consenso della persona ritratta. Non è necessario che lo scopo sia vendicativo: è vietata la mera diffusione non autorizzata. La norma si rivolge non solo a chi ha disponibilità del video, ma anche a terzi che lo ricevano e a loro volta contribuiscano ad alimentarne la viralità.
Pornografia minorile e detenzione/produzione di materiale pedopornografico (art. 600-ter e segg.)
La produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico che coinvolge minori è reato molto grave e procedibile d’ufficio; le conseguenze, anche non penali, sono molto severe. Il materiale si ritiene pedopornografico anche se la rappresentazione dei minori è solo simulata, quindi anche se creata con tecnologia deepfake/deepnude.
Sostituzione di persona / impersonation e accesso abusivo (art. 494; art. 615-ter)
La fattispecie di sostituzione di persona (art. 494) può integrarsi con la creazione profili falsi, pubblicare a nome altrui, indurre terzi a credere che si tratti della vittima. Può essere un reato anche se il danno è “solo” morale.
L’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter) invece consiste, ad esempio, nell’inserirsi in un account altrui violando password o sistemi di protezione (es. entrare nell’email o profilo social di un altro).
Molestie, minacce, estorsione e sextortion (art. 660; art. 629)
L’invio insistente di messaggi che turbano la tranquillità altrui configura il reato di molestie (art. 660); si può configurare anche via sms o messaggistica.
Se vengono avanzate richieste economiche o favori a vario titolo quale corrispettivo per la mancata diffusione del materiale compromettente – autentico o creato artificiosamente -si configura il reato di estorsione (art. 629).
Le ultime novità: il nuovo reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale – art. 612 quater c.p.
La L. 132/2025 ha introdotto nel Codice penale questa nuova fattispecie che punisce chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La nuova aggravante comune per tutti i reati
Altra novità è la previsione di una nuova aggravante all’articolo 61 n.11-decies c.p., che comporta l’aggravamento sino a un terzo rispetto alla pena principale per avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.
Come tutelarsi dagli attacchi dei cyberbulli?
Il cyberbullismo e i deepfake rappresentano minacce concrete per i minori, ma con consapevolezza, prevenzione e azioni legali mirate è possibile proteggere i ragazzi e limitare i danni.
La chiave per la prevenzione senza dubbio è l’educazione digitale dei ragazzi.
A reato commesso, è invece possibile azionare strumenti su più fronti: persecuzione del reato dal lato penale, richiesta di risarcimento sul fronte civilistico, coinvolgimento dell’Autorità Garante per la tutela della privacy del minore.
Se sospetti che tuo figlio sia vittima di cyberbullismo o deepfake, non aspettare.
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