Risarcimento per Tradimento e la Perdita di una Vita Facoltosa
30 Ott 2017
LA PERDITA DI UNA VITA FACOLTOSA NON PUO’ ESSERE RISARCITA
di Chantal Tarenzi
Per i giudici di legittimità, la moglie non può chiedere il risarcimento per la perdita del marito benestante quale “danno da tradimento”.
Risarcimento per Tradimento e sue Restrizioni
La Suprema Corte, con la sentenza n. 19422 del 3 agosto 2017 in commento, si è orientata verso il riconoscimento della risarcibilità delle lesioni dei diritti della persona dovuti al tradimento del coniuge, fornendone un’interpretazione però restrittiva: la determinazione della riparazione della lesione non può essere rapportata alla capacità economica del partner infedele. In sostanza, si può chiedere la liquidazione del risarcimento del danno da tradimento, ma non si può richiedere un risarcimento ulteriore (ovvero, una liquidazione maggiorata) in ragione dello stato economico del partner.
Risarcimento per Tradimento: il Caso
La pronuncia scaturisce dal ricorso presentato da una signora napoletana che contestava la quantificazione effettuata in sede di appello del risarcimento del “danno da tradimento”: secondo la donna, i giudici avrebbero dovuto tenere conto anche del reddito e del patrimonio del marito e dei vantaggi economici che avrebbe mantenuto in caso di persistenza del matrimonio.
Pur riconoscendo l’esistenza del danno subìto (e la sua gravità), la Corte ha specificato che esso consiste nella “lesione della dignità e della salute per effetto delle modalità e circostanze nelle quali (la signora) apprese dell’esistenza di una figlia che il marito aveva avuto da una precedente relazione”. Pertanto, le disponibilità patrimoniali e reddituali del marito non sono rilevanti ai fini della determinazione del ristoro.
Con questa sentenza, la Cassazione rafforza l’orientamento giurisprudenziale volto a riconoscere il “danno da tradimento” quale ulteriore fattispecie di fatto illecito in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., distinto e regolato in maniera differente dall’istituto dell’addebito della separazione.