Sono detenuto, può essere censurata la mia corrispondenza?

Sono detenuto, può essere censurata la mia corrispondenza?

06 Mar 2018

La disciplina della corrispondenza dei detenuti è stata modificata dalla legge n. 95 del 08.04.2004, aggiungendo il comma 18-ter alla legge 354/75 sull’ordinamento penitenziario ed abrogando i commi 7 e 9 dell’art. 18 della legge sull’ordinamento penitenziario.

Il primo comma dell’art. 18-ter dispone ora che “per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi: a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa; b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo; c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima”.

Il terzo comma dell’articolo introdotto dispone poi chiaramente che i provvedimenti adottati in base al primo comma, assumano la forma del decreto motivato e siano adottati su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell’istituto dal magistrato di sorveglianza o dal Giudice procedente.

Solo quando l’autorità giudiziaria riterrà che la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, disporrà che la stessa sia trattenuta, ma che il detenuto immediatamente informato e che  l’apertura delle buste, per il controllo del suo contenuto, avvenga alla sua presenza.

La novità più importante introdotta dalla legge 95/2004 è la previsione della possibilità di esperire l’impugnazione contro i provvedimenti di cui al primo comma nella forma del reclamo.