Diffamazione: denuncia querela?

Diffamazione: denuncia querela?

19 Feb 2022

Avv. Alice Saporiti

Se stai leggendo questa pagina, probabilmente sei stato vittima di una diffamazione poiché sei venuto a conoscenza che qualcuno ha parlato male di te. O forse ti è “scappato” un commento offensivo della reputazione altrui su un social network e ora temi le possibili conseguenze?

Vediamo come proseguire e se per la punizione penale del colpevole sia necessaria una denuncia,  o una querela per diffamazione.

Il reato di diffamazione

Offendere la reputazione altrui, talvolta può costituire reato. L’art. 595 c.p., infatti, punisce chi, comunicando con più persone, rechi volontariamente un’offesa alla reputazione di una persona assente. Prevede quindi il reato di diffamazione.

Pertanto, i requisiti essenziali affinché possa dirsi integrata la fattispecie sono: la condotta offensiva della reputazione, la comunicazione con almeno due persone e l’assenza dell’offeso, il quale non è quindi in grado di percepire l’offesa arrecatagli e “rispondere” immediatamente. Proprio il requisito dell’assenza della persona offesa differenzia il reato di diffamazione dall’ingiuria, ora depenalizzata.

Quando il fatto non è punibile?

La condotta però è scriminata (cioè, giustificata) in caso di esercizio del diritto di cronaca, critica e satira, quando attuata nei limiti di verità, continenza e pertinenza.

Non solo, ai sensi dell’art. 599 c.p. non è punibile chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Diffamazione e social network

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità le pene sono più severe.

Infatti i social network rappresentano uno strumento di amplificazione pressoché indeterminata dei soggetti destinatari di un commento o di una frase con la conseguenza di aggravare in modo rilevante il fatto. Di fatti, la diffusione di un messaggio ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di persone. Si pensi ad un post pubblicato sulla propria bacheca Facebook o ad un commento lasciato sul profilo Instagram altrui.

Tali condotte possono integrare un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3.

Diffamazione sui social

La procedibilità del reato di diffamazione

Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Questo significa che anche se l’Autorità giudiziaria dovesse venire a conoscenza della diffamazione, non potrebbe procedere in assenza di una querela.

Quindi se sei stato vittima di diffamazione, è necessario informare l’autorità giudiziaria del reato commesso ai tuoi danni, nel termine di tre mesi da quando si è venuti a conoscenza del fatto, chiedendo espressamente che si proceda contro il colpevole perché sia punito.

Come si chiede la punizione della diffamazione con querela?

È possibile sporgere querela dai Carabinieri. È, tuttavia, preferibile avvalersi delle competenze dell’avvocato penalista il quale potrà aggiungere dei dettagli spesso fondamentali per l’instaurazione del procedimento penale e inserire formule di rito importanti per la tutela dei tuoi diritti.

In assenza di querela (proveniente dalla vittima del reato), l’autorità giudiziaria non può procedere. La denuncia, infatti, non basta.

I reati, in generale, si dividono in reati procedibili a querela e in reati procedibili d’ufficio. Quest’ultimi sono generalmente i più gravi e non necessitano della querela per essere perseguiti. È sufficiente che l’autorità venga a conoscenza della commissione del reato, attraverso per esempio una mera denuncia da parte di qualsiasi persona, o la refertazione di un sanitario, o anche una notizia di reato scoperta proprio dalla Polizia.. Non vi è alcun limite di tempo per sporgere denuncia, potendo essere fatta in qualsiasi momento. Una volta sporta, però, non può essere ritirata.

La differenza fra la denuncia e la querela nel reato di diffamazione

La differenza principale fra la denuncia e la querela, quindi, è che la querela permette alla vittima del reato di chiedere la punizione del colpevole. La denuncia invece porta alla conoscenza dell’autorità giudiziaria un fatto di reato.

Inoltre, senza querela, i reati procedibili a querela di parte (come appunto la diffamazione) non possono essere perseguiti

Quale giudice decide sulla diffamazione?

Il giudice di pace deciderà in ordine alle fattispecie meno gravi di diffamazione. È infatti competente per le diffamazioni semplici, quindi non aggravate, e in quelle consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato.

Di contro, le forme più gravi di diffamazione sono di competenza del tribunale. Queste comprendono le fattispecie di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 595.

La tutela processuale della persona offesa

Concluse le indagini, il pubblico ministero esercita l’azione penale. In sede processuale, la persona offesa può chiedere al giudice il ristoro dei danni patiti attraverso l’atto di costituzione di parte civile.

A tal fine, la persona offesa necessita dell’assistenza di un difensore. Clicca qua se vuoi contattaci per saperne di più