Diffamazione e Calunnia: lo stesso reato?
24 Set 2020
Contenuti dell’articolo:
-
1. La Differenza fra Calunnia e Diffamazione
-
2. La Calunnia
-
3. La Diffamazione
-
4. Come tutelarsi
-
5. Avvocato a Milano per Diffamazione e Calunnia
La differenza fra calunnia e diffamazione
Nella prassi, spesso, da chi non è avvocato, calunnia e diffamazione sono usati come sinonimi.
Calunnia e diffamazione però sono due reati diversi, e appartegono a due libri differenti del codice penale, in quanto sono diretti alla tutela di interessi diversi del nostro ordinamento.
Calunnia
La calunnia è disciplinata dall’art. 368 c.p. e sussiste quando una persona ne incolpa un’altra di un reato che sa che non aver commesso, oppure simula a carico di questa delle tracce di un reato.
Nel primo caso si ha la cd. calunnia diretta o formale, nel secondo la cd. calunnia indiretta o materiale.
Si ha calunnia qualora una persona vada, per esempio, ad una Caserma dei Carabinieri per denunciare il proprio vicino di casa, accusandolo falsamente di avergli rubato la macchina.
Diffamazione
Il reato di diffamazione è punito dall’art. 595 c.p. e si integra quando qualcuno, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona.
Si ha diffamazione, per esempio, qualora una persona vada in un bar, alla presenza di altri, a riferire che una propria conoscente sia una donna “facile”.
Il reato di calunnia
Gli interessi protetti dal legislatore
La scelta del legislatore di punire chi commette calunnia si fonda sull’intenzione di garantire un corretto funzionamento della giustizia: dunque, l’interesse a non istaurare un processo contro un innocente. Proprio vista la particolare rilevenza dei beni giuridici coinvolti si tratta di reato procedibile d’ufficio, quindi il procedimento seguirà il suo corso, a prescindere che la persona offesa dal reato abbia deciso di proporre querela.
La consapevolezza dell’innocenza nella calunnia
Come si è già anticipato, elemento necessario affinchè una persona possa essere chiamata a rispondere del reato di calunnia è la coscienza e la volontà di accausare la persona e la consapevolezza dell’innocenza dell’accusato.
Sicché, se l’autore della denuncia-querela era convinto che la persona accusata avesse effettivamente commesso il reato e, per questo, ha deciso di denunciarlo alle autorità, non sarà chiamato a rispondere del reato di calunnia.
Nella prassi giudiziaria, non di rado, accade che chi viene assolto decida di denunciare per “calunnia” il denunciante. Ebbene, nella quasi totalità dei casi, le suddette denunce vengono archiviate, proprio perché è necessario che il primo querelante fosse conscio che l’accusato non avesse commesso quel reato.
Il reato di diffamazione
Il reato di diffamazione è punito dall’art. 595 c.p. e si integra quando qualcuno, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona.
Si ha diffamazione, per esempio, qualora una persona vada in un bar, alla presenza di altri, a riferire che una propria conoscente sia una donna “facile”.
E’ evidente che il legislatore, nel punire detta condotta, abbia voluto tutelare l’onore delle persone, inteso sia in senso soggettivo (consistente nella considerazione che ciascun individuo ha delle proprie doti) sia nel suo aspetto oggettivo (e cioè l’opinione e la stima di cui l’individuo gode in seno alla società).
Considerata proprio la natura individuale degli interessi lesi, il reato di diffamazione è punibile, solo a querela della persona offesa. La querela può essere presentata entro tre mesi dal momento in cui la persona offesa è venuta a conoscenza del fatto.
Perché possa ritenersi integrato il reato diffamazione è necessario che il fatto offensivo sia comunicato ad un minimo di due persone, anche in tempi diversi e che costoro percipiscano effettivamente l’oggetto della comunicazione.
Non si configura invece il reato di diffamazione quando qualcuno offenda un’altra persona senza che siano presenti terze persone: in tal caso si avrà l’illecito dell’ingiuria, reato di recente abrogazione.
Leggi anche: Ingiuria, si può punire chi mi ha insultato?
Anche in tal caso, è necessaria la presenza del cd. dolo da parte dell’autore dell’offesa e, quindi, la sua coscienza e volontà di volere recare offesa all’altrui reputazione.
Le aggravanti della diffamazione: il mezzo della stampa
L’art. 595 c.p. prevede un aggravio della pena qualora la condotta sia posta in essere attraverso il mezzo della stampa o qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Sicuramente, un numero consistente diffamazioni si verificano, nella prassi, proprio su testate giornalistiche cartacee, online o social network.
Infatti, proprio con riferimento alla diffamazione compiuta con “altro mezzo di pubblicità”, è opportuno osservare come questa ipotesi ha di recente cominciato a trovare numerose applicazioni nella pratica, a causa della diffusione dei social network. La prevalente giurisprudenza, invero, equipara i social network ad un mezzo di pubblicità, riconoscendo quindi la diffamazione nella forma aggravata, purché sia integrato l’elemento della “diffusione a più persone” e, quindi, per esempio, un messaggio sia inoltrato a destinatari molteplici e diversi, attraverso la funzione di forward o a gruppi di Whatsapp, su Twitter o Facebook.
La libertà di cronaca e di manifestazione del pensiero
Talvolta, l’esigenza di tutelare l’onore e il decoro della persona, si scontra con differenti interessi, di importanza pari o maggiore, i quali rendono necessario stabilire quale di essi deve essere privilegiato.
Si parla di c.d. “bilanciamento di interessi”.
In particolare, assume peculiare rilievo il bilanciamento effettuato dal legislatore tra il reato di diffamazione da un lato (di cui all’art. 595 c.p.) e la libertà della manifestazione del proprio pensiero (tutelata dagli artt. 21 Cost. e 51 c.p.) dall’altro.
Diffamazione e diritto di cronaca
A tal riguardo, l’ordinamento giuridico prevede una serie di cause di esclusione del reato di diffamazione (c.d. esimenti), ossia un ampio raggio di casistiche in cui l’offesa dell’altrui reputazione non configura alcun reato in presenza di determinate esigenze, ovvero di particolari situazioni tassativamente previste dalla legge.
Le principali esimenti sono rappresentate dal diritto di cronoca e diritto di critica.
Il diritto di cronaca si ha fin quando il giornalista non si discosti dalla verità obiettiva dei fatti riferiti (cd. verità), alternando e modificando in senso diffamatorio le notizie riferite dalle fonti ufficiali. Fermo restando il rispetto dei canoni della pertinenza di quanto scritto e della continenza nel linguaggio. La continenza, secondo la giurisprudenza prevalente, postula che la forma espositiva sia corretta alla critica rivolta, e cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmondi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione.
Il diritto di critica si ha quando il discorso giornalistico abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell’alveo di una polemica intensa e chiarata , frutto di opposte concezioni, su temi di rilevanza sociale, senza trascendere ad attacchi personali personali finalizzati all’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui.
Leggi anche: diffamazione, un reato civile o penale?
Se sono vittima di diffamazione o calunnia come posso difendermi?
Se cerchi un avvocato a Milano che ti aiuti in caso di diffamazione o calunnia, ecco come potrà assisterti: in linea generale si può dire che ciascun fatto illecito qualificabile tanto come diffamazione quanto come calunnia può essere punito in sede penale, ed anche in sede civile per poter ottenere il risarcimento del danno.
Le tutele approntabili in caso di diffamazione e calunnia sono quindi due, ma non possono dirsi equipollenti: la tutela penale e quella civilistica hanno valenza totalmente diversa e sarà da valutarsi nel singolo caso concreto e secondo le singole aspettative la tutela più idonea per ciascun fatto occorso nella realtà.