Diffamazione sui social
15 Lug 2021
di Sara Cimadoro
Oggi, grazie all’evoluzione digitale, è diventato sempre più facile e immediato comunicare. Una notizia pubblicata online o un post pubblicato su facebook o su twitter possono essere letti in pochi secondi da moltissimi utenti.
Ovviamente, questa immediatezza e celerità della diffusione delle notizie diventa problematica quando la notizia o il post hanno un carattere diffamatorio o denigratorio.
Proprio questa indefinita ed enorme capacità di diffusione delle notizie pubblicate sul web (testate giornalistiche online, facebook, twitter) rende potenzialmente più grave il danno cagionato. E più attuale e necessario conoscere gli strumenti di tutela a disposizione del soggetto che ne è la vittima.
Diffamazione o ingiuria?
Un soggetto che offende una persona può incorrere in due reati diversi: la diffamazione o l’ingiuria (per un maggior approfondimento sull’ingiuria: clicca qui)
La diffamazione: in cosa consiste
La diffamazione implica che l’offesa sia comunicata a più persone in assenza del diretto interessato. Questa ipotesi è quella più grave perché l’assenza dell’interessato è una circostanza che impedisce che la persona colpita possa difendersi e neutralizzare l’offesa contestualmente alla sua messa in atto.
Elementi costitutivi del reato di diffamazione sono costituiti dall’offesa dell’altrui reputazione e dalla comunicazione con più persone.
Questa condotta illecita è, però, scriminata se è stata posta in essere nell’esercizio di altri diritti, ritenuti, a determinate condizioni, di pare valore all’onore della persona offesa: il diritto di cronaca, di critica o di satira, espressione della libertà di pensiero di cui all’art. 21 della Costituzione.
La libertà di parola fra diffamazione e diritto di cronaca
Per capire se il pensiero espresso rientri nell’esercizio dei predetti diritti o travalichi gli stessi, divenendo diffamatorio, si devono analizzare le circostanze concrete. Ed in particolare verificare se quanto affermato rispetti i seguenti parametri: verità, continenza e pertinenza.
Quindi, il fatto ascritto, anche se offensivo, per non essere reato deve essere vero in senso oggettivo.
Se il fatto è vero, occorre anche riportarlo entro canoni di continenza: la forma espositiva deve essere corretta alla critica rivolta, cioè strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione.
Infine, il fatto deve avere una certa pertinenza con il contesto in cui l’atto offensivo è comunicato. Se si tratta di un fatto vero, esposto nei limiti della continenza, ma espresso in un contesto in cui tale esternazione sia del tutto fuori luogo in relazione all’ambiente o la discussione in essere, la scriminante del diritto di critica non opera, rendendo la condotta illecita.
La diffamazione sul web
Pertanto, quando si decide di esprimere i propri pensieri sul web è necessario contenere le proprie espressioni, senza travalicare i limiti e rendere le stesse in modo offensivo e denigratorio. E’ necessario evitare di utilizzare delle frasi o parole che hanno come unico scopo quello di colpire negativamente la reputazione della persona a cui sono diretti.
Per capire, quindi, se un proprio post pubblicato su facebook, il commento al post di un altro, un articolo pubblicato sulla pagina online di una testata giornalistica siano o meno diffamatori (quindi siano o meno reati) è necessario calarsi nel contesto specifico, valutando tutti gli elementi, anche di contorno, della vicenda che ha scaturito il messaggio offensivo.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 595 c.p., se la diffamazione è commessa a mezzo di stampa, pubblicità, o atto pubblico la pena è aumentata. E’ infatti ovvio che tali mezzi di propagazione delle notizie amplificano notevolmente il messaggio diffamatorio.
Quindi la diffamazione sui social è reato
La diffamazione, considerata la vastissima portata comunicativa dei nuovi mezzi digitali, può– e anzi deve– configurarsi qualora il delitto sia commesso mediante questi ultimi.
La portata della stessa dovrà essere valutata di volta in volta tenuto conto dello strumento in concreto utilizzato, essendoci delle differenze tra gli strumenti utilizzati.
Un conto è pubblicare una notizia come post su facebook, un conto è pubblicarlo su una testata giornalistica online, un altro ancora è inviare un commento diffamatorio attraverso messenger.
Nel primo caso la notizia potrà essere letta da moltissime persone determinabili, nel secondo caso da un numero indefinito di persone, nell’ultimo solo dalle persone che sono include in quella chat.
La qualificazione giuridica del web: mezzo di pubblicità o mezzo di stampa?
Come visto sopra, il delitto di diffamazione può esser realizzato mediante internet, posto che è facilmente immaginabile la condotta di chi diffonda via e-mail o inserisca in uno spazio web un contenuto lesivo dell’altrui reputazione.
Dal punto di vista della qualificazione giuridica si discute se tali condotte debbano essere ricondotte in ogni caso, e quindi a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, alla diffamazione aggravata dall’uso di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. Tale circostanza – da doversi considerare generale rispetto a quella speciale del “mezzo della stampa” – trova la sua ratio nella maggiore capacità di diffusione insita nei nuovi mezzi di comunicazione digitali, e quindi, nel maggiore pericolo per il bene giuridico tutelato dalla norma.
L’orientamento maggioritario in dottrina riconosce in ogni caso, ed a prescindere dal mezzo utilizzato, la ricorrenza dell’aggravante dell’uso di “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, purché chiaramente il reato sia commesso tramite internet.
Anche la giurisprudenza maggioritaria ha ritenuto che la diffamazione attuata mediante internet configuri l’ipotesi aggravata del delitto di diffamazione, commesso con “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, proprio per la possibile e indeterminabile propagazione che un commento offensivo può avere: una volta che quel “ pensiero” viene pubblicato può raggiungere in poco tempo un numero indeterminabile di persone e “marchiare” in modo indelebile e, talvolta, irreversibile la reputazione di una persona.