Diritto di Informazione e Salute

Diritto di Informazione e Salute

15 Feb 2021

Ciascun paziente gode del diritto di informazione, ovvero ha il diritto sancito per legge: “di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in modo completo, aggiornato e a lui comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi”.   

 

1. Il Consenso Informato
2. Quando la persona non è nelle condizioni di esprimere il consenso
3. Diritto di Informazione, posso essere tenuto all’oscuro sul mio stato di salute?
4. Di chi è la responsabilità se i parenti mi tengono all’oscuro sul mio stato di salute? 

 

1. Il Consenso Informato 

L’articolo 32 della Costituzione e legge stessa sanciscono la libertà di scelta se sottoporsi o meno a un intervento, in altre parole nessuno può essere sottoposto a trattamenti medici contro la sua volontà. Il consenso dell’interessato si configura quindi come presupposto per la legittimità dell’azione del medico. Il consenso a sottoporsi al trattamento terapeutico deve essere: libero, consapevole e informato; consenso che il paziente ha il diritto di revocare in qualsiasi momento.  Paziente informato è colui il quale è a conoscenza di rischi, finalità e caratteristiche della cura a cui verrà sottoposto. Solitamente viene espresso il consenso attraverso la sottoscrizione di un modulo in cui sono indicate le avvertenze principali riguardo al trattamento che verrà praticato. Il medico che decide di intraprendere comunque la cura anche se privo di tali presupposti va incontro a sanzioni – in taluni casi – anche di tipo penale. Unicamente in caso d’urgenza, dove il paziente si trova esposto a un rischio grave e imminente per la sua salute e non è in grado di formulare l’assenso, il medico ha diritto di agire anche se privo di consenso.

 

2. Quando la persona non è nelle condizioni di esprimere il consenso   

Nel caso di minorenni il consenso viene espresso dai genitori.  

Se il soggetto interessato maggiorenne non si trova nelle condizioni di esprimere validamente il consenso, la decisione spetta ai parenti, salvo sia stato nominato un esecutore del testamento biologico.  

Se il paziente è incapace, ad esempio in caso di demenza senile, si potrà nominare un amministratore di sostegno che agevoli le decisioni mediche. 

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3. Diritto di Informazione, posso essere tenuto all’oscuro sul mio stato di salute? 

No. Il medico ha il dovere di informare il diretto interessato anche qualora fosse in fase terminale. Nel caso in cui il medico non dovesse adempiere al suo dovere d’informazione i parenti hanno la possibilità di scrivere direttamente all’ospedale per sollecitare il medico ad adempiere ai propri doveri. 

 

 

4. Di chi è la responsabilità se i parenti mi tengono all’oscuro sul mio stato di salute? 

Se alla mancata informazione non segue un danno (es. il paziente sarebbe morto comunque a breve) non è semplice qualificare il tipo di danno ed agire per vie legali, ma la giurisprudenza più recente configura un vero e proprio diritto ad essere informati correttamente, e la lesione di tale diritto (ossia la scarsa o scorretta informazione) è un danno autonomamente risarcibile, anche nel caso in cui non vi sia stata nessuna lesione per la salute. 
 

Diverso discorso se alla mancata informazione del medico dovesse seguire l’impossibilità per esempio di intraprendere una cura vera e propria risolutiva o un trattamento che avrebbe potuto ridurre sintomi, sofferenze o decelerare decorso della malattia. In tal caso il paziente o i parenti/eredi possono agire per il risarcimento dei danni in sede civile o eventualmente anche con denuncia (penale quindi) per il comportamento omissivo doloso o colposo del medico (–> omicidio o lesioni), ma dovrà essere provato il nesso di causalità fra l’omissione e la lesione. 

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