Dopo quanto tempo è possibile far conoscere ai figli il nuovo partner?
25 Lug 2023
In questo articolo cercheremo di capire quando, in caso di genitori separati, è possibile far conoscere ai figli il nuovo partner.
La fine di una relazione sentimentale comporta inevitabilmente che, laddove uno dei genitori decida di ricostruire un rapporto di tipo affettivo con un’altra persona, si ponga la problematica del quando e come convenga presentare il nuovo partner ai figli. La questione assume maggiore rilevanza ove il genitore e il nuovo partner abbiano intrapreso una convivenza, dovendosi necessariamente considerare il c.d. diritto di visita.
Naturalmente, dal punto di vista genitoriale, ogni caso assume rilevanza a sé, posto che per tutelare la sensibilità del minore sarebbe opportuno che la presentazione avvenisse secondo delle tempistiche che permettano ai figli di metabolizzare e di non avvertire la presenza del partner quale “surrogato” del genitore.
Dal punto di vista giuridico, la legge nulla stabilisce sul punto, non essendo previsto nessun divieto per il genitore di presentare il nuovo partner ai figli. Tuttavia sappiamo che tutta la normativa è improntata all’assunzione di decisioni che non pregiudichino l’interesse dei minori.
Diritto di visita in presenza del nuovo convivente
Non è inusuale che il genitore collocatario si opponga alla frequentazione del figlio da parte del nuovo compagno del genitore non collocatario. Non è tuttavia sufficiente il mero dissenso del genitore alla frequentazione. Infatti, per impedire la frequentazione da parte del nuovo partner occorrerà che il genitore opponente indichi le ragioni che potrebbero far emergere un pregiudizio o un rischio a carico del minore.
Ciò anche quando i due non siano uniti in matrimonio ma siano meramente conviventi.
Di conseguenza, in un giudizio per l’affidamento condiviso del figlio minore, è stato stabilito che in assenza di elementi circostanziati che suggeriscano la distanza tra figlio e partner convivente del genitore, questi non possa essere escluso dal rapporto del genitore con il figlio (Trib. Milano, sez. IX civ. Ordinanza 23 marzo 2013).
Il partner convivente del genitore non può infatti considerarsi né estraneo, né allontanabile dalla casa del genitore, poiché tale formazione sociale rientra nella nozione di famiglia di fatto, che l’art. 2 della Costituzione tutela in quanto sede di svolgimento della personalità individuale (Cass. Civ., Sez. II, 21 marzo 2013, n. 7214). Il Giudice, quindi, non può disporre l’allontanamento del partner convivente; quello che può fare invece, è modificare le condizioni dell’affidamento a favore dell’uno o dell’altro genitore, ma solo laddove vi siano delle necessità volte a scongiurare il rischio di un pregiudizio per la prole.
E’ inoltre importante considerare il lasso di tempo trascorso tra la separazione e/o il divorzio e quello del momento in cui la frequentazione con il nuovo partner si inserisce, nonché del livello di consolidamento della nuova relazione.
Divieto di frequentazione come lesione del diritto di visita
La Cassazione ha affermato che il divieto di frequentazione del nuovo convivente comporta una lesione del diritto di visita del genitore non collocatario, non potendosi considerare il partner del genitore un mero ospite allontanabile in ogni momento dalla casa del genitore. Il genitore non collocatario, secondo il Giudice di legittimità, non deve posto nelle condizioni di dover scegliere tra la frequentazione del proprio figlio ovvero la convivenza con l’attuale partner.
Anche qualora i coniugi decidessero di includere nell’accordo di separazione consensuale delle clausole limitative della possibilità di frequentazione del figlio da parte del nuovo partner, queste dovranno ritenersi prive di efficacia.