Processo tributario: è conveniente impugnare atti prodromici non notificati?
11 Dic 2015
La correttezza del procedimento della formazione della pretesa erariale, nel diritto tributario, è assicurata dal rispetto di una sequenza ordinata (c.d. progressione) di atti differenti, ciascuno con una diversa funzione, destinati al contribuente. La ratio è quella di permettere al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
L’omissione di un atto prodromico (sia che lo stesso non sia stato mai emesso, sia che sia stato emesso ma mai notificato al contribuente) costituisce vizio procedurale idoneo a determinare la nullità dell’atto conseguente.
Il caso di scuola è l’iscrizione ipotecaria da parte del concessionario per la riscossione (banalmente, spesso, Equitalia), il quale iscriva ipoteca sull’abitazione del contribuente-debitore senza aver prima notificato il preavviso di iscrizione di ipoteca. O ancora, la notifica della cartella esattoriale non preceduta dall’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Come far valere la predetta nullità? E’ possibile impugnare l’atto consequenziale notificato, oppure cumulativamente l’atto consequenziale e quello prodromico, come previsto dall’art. 19 co. 3 d. lgs. 546/2012. Come scegliere? Ovviamente sarà il difensore a indicare la strada più consona, rimangono infatti aperte delle questioni da valutare caso per caso:
- in caso di impugnazione del solo atto successivo, il contribuente rimarrà esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione (esercitabile ovviamente solo se siano ancora aperti i termini per l’emanazione o la notificazione dell’atto presupposto).
- in caso di impugnazione dell’atto prodromico, cumulativamente a quello consequenziale, invece, l’Ufficio che ha emanato il provvedimento potrebbe ritenere sanata ex art. 156 c.p.c. la nullità della notifica. Diversamente mai con la sola impugnazione dell’atto successivo si potrebbe produrre questo effetto (Cass. 20357/07).
In ogni caso, è principio consolidato che l’impugnazione cumulativa sia una facoltà concessa al contribuente, e non un obbligo. Conseguentemente il mancato esercizio della predetta facoltà da parte del contribuente non escluderà la possibilità di impugnare l’atto notificato per il vizio proprio, tale dovendosi ritenere anche l’omessa notifica dell’atto prodromico (cfr. Cass. S.U. 5791/08)