Equitalia e pignoramento degli immobili

Equitalia e pignoramento degli immobili

08 Giu 2015

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modifiche, in legge 9 agosto 2013, n. 98) sono state introdotte misure per la semplificazione in materia fiscale.
Tra le novità più importanti c’è lo stop ai pignoramenti Equitalia sulla prima casa.

Infatti, al primo comma dell’art. 52, il decreto fare modifica la prima parte dell’art. 76 del DPR 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) stabilendo che:

  • l’agente della riscossione, nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso debitore vi risiede anagraficamente.

In altre parole Equitalia non può ottenere il pignoramento quando:

  1. il contribuente debitore sia proprietario di un solo bene immobile;
  2. detto immobile sia adibito ad uso abitativo;
  3. l’immobile non abbia le caratteristiche di “abitazione di lusso” cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, e comunque il fabbricato non sia classificato nelle categorie catastali A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
  4. il contribuente abbia la residenza anagrafica nell’unico immobile di sua proprietà.

Il nuovo dettato normativo vigente, tuttavia, introduce una clausola di salvaguardia a favore di Equitalia.
E’ sempre fatta salva, infatti, “la facoltà di intervento ai sensi dell’art. 499 del codice di procedura civile”. Ossia Equitalia non potrà pignorare ed espropriare motu proprio immobili che abbiano le caratteristiche di cui sopra, salvo la procedura esecutiva sia già stata iniziata per iniziativa di soggetti diversi da Equitalia… in quel caso l’agente di riscossione potrà intervenire come creditore intervenuto nella procedura e concorrere così al riparto sul ricavato della vendita del bene.

Ma non è tutto: nei casi di contribuenti proprietari di due o più immobili (ad uso abitativo e non), sempre fatta salva la facoltà di intervento di cui sopra, Equitalia può farsi promotrice del pignoramento di beni del contribuente debitore a condizione che il credito da riscuotere superi 120.000 euro.