FEMMINICIDIO. La risposta del Codice Rosso alla violenza di genere

FEMMINICIDIO. La risposta del Codice Rosso alla violenza di genere

01 Mar 2026

Il fenomeno del femminicidio rappresenta una delle espressioni più gravi della violenza di genere. Il femminicidio costituisce la forma più estrema della violenza di genere e della misoginia patriarcale, in cui la donna è considerata un oggetto da controllare o possedere.

Il termine viene utilizzato per descrivere la privazione della vita di una donna in quanto tale, spesso in seguito a violenze, minacce, stalking o maltrattamenti familiari.

L’attenzione mediatica e giuridica attorno a questo tema è macabramente cresciuta negli ultimi anni, alimentata da noi e recenti fatti di cronaca.

Ciò ha indotto il Legislatore ad adottare misure sempre più incisive; purtroppo, nella prassi, spesso non c’è una pedissequa osservanza degli strumenti a tutela delle vittime.

In questo articolo analizzeremo il quadro normativo, la giurisprudenza, le misure di prevenzione e protezione, nonché gli strumenti di tutela per le vittime e i loro familiari.

Definizione di femminicidio e inquadramento giuridico della violenza di genere

Il reato di femminicidio è stato introdotto all’art. 577-bis c.p. con la Legge n. 181/2025.

Il concetto giuridico si fonda su una qualificazione di genere del reato, riconosciuta anche a livello internazionale con la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall’Italia nel 2013.

La nuova fattispecie autonoma e speciale rispetto all’omicidio prevede – in assenza di circostanze attenuanti – la pena dell’ergastolo per chi cagiona la morta di una donna:

→ per odio, discriminazione o prevaricazione;

→ come forma di controllo, possesso o dominio sulla donna;

→ in conseguenza del rifiuto di iniziare o continuare una relazione affettiva;

→  con l’obiettivo di limitare la sua libertà personale.

Prima dell’entrata in vigore della nuova ipotesi delittuosa, in caso di omicidio commesso nei confronti di persone di sesso femminile in ragione della particolare considerazione della vittima da parte dell’autore della condotta, il maggiore disvalore era sanzionato dall’applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 576 e 577 c.p.

Dette circostanze si applicano, ad esempio, quando l’omicidio è commesso nei confronti di un ascendente o un discendente, ovvero in occasione della dei reati di maltrattamenti, di violenza sessuale e di atti persecutori – art. 612-bis c.p. introdotto nel nostro ordinamento per la prima volta nel 2009 (art. 576 c.p.).

Le aggravanti sono integrate altresì qualora il fatto sia commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva, contro (il fratello e) la sorella o un’affine (577 c.p.).

Il riconoscimento di queste circostanze comporta la comminatoria della pena dell’ergastolo.

Le aggravanti introdotte dalla legge sul femminicidio 

Oltre all’introduzione del reato di femminicidio all’art. 577-bis c.p., la L. 181/2025 stabilisce una nuova circostanza aggravante per diversi reati — tra cui maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), lesioni personali (art. 585 c.p.), interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.), violenza sessuale (art. 609-ter c.p.), atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-quater c.p.).

L’aggravante si applica, con aumenti di pena variabili a seconda del reato, quando il fatto è commesso per odio, discriminazione o prevaricazione, come forma di controllo, possesso o dominio sulla donna, in relazione al rifiuto di una relazione affettiva o con lo scopo di limitarne la libertà personale.

Il quadro normativo italiano in materia di violenza di genere e femminicidio

Da decenni il Legislatore attua numerose riforme per contrastare la violenza di genere e, in particolare, il fenomeno del femminicidio.

DECRETO ANTIFEMMINICIDIO – i primi passi contro il femminicidio la Legge 119/2013

Con la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del Decreto-Legge n. 93/2013, l’Italia ha compiuto un passo fondamentale nel contrasto alla violenza domestica e di genere.

Si è trattato di un intervento legislativo di grande impatto, nato dall’urgenza di dare risposte concrete a un fenomeno in crescita e dall’impegno di adeguare il nostro ordinamento ai principi sovranazionali.

La riforma ha introdotto strumenti più rapidi e incisivi per proteggere le vittime e punire con maggiore severità gli autori di violenza. Tra le innovazioni più significative si annovera (a) l’aggravamento delle pene per i reati commessi ai danni del coniuge, del partner o di chiunque sia legato da una relazione affettiva, anche non convivente, (b) la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di maltrattamenti in famiglia e stalking, a tutela immediata della persona offesa, (c) l’introduzione della misura dell’allontanamento urgente dell’autore di violenza dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, per prevenire nuove aggressioni.

Inoltre, la legge ha introdotto procedure accelerate per le denunce di violenza domestica e di genere, affinché la risposta delle autorità sia tempestiva e concreta.

Il Codice Rosso – repressione della violenza di genere con la L. 69/2019

Successivamente, la L. n. 69/2019, nota come “Codice Rosso”, ha introdotto nel Codice penale nuove disposizioni volte a contrastare la violenza domestica e di genere.

La novella ha approntato nuove forme di tutela, introducendo nuove figure di reato tra cui:

Art. 387-bis c.p.: punisce la violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

Art. 558-bis c.p.: prevede la costrizione o induzione al matrimonio da parte di chi approfitta della vulnerabilità altrui;

Art. 583-quinquies c.p.: disciplina la lesione personale aggravata da deformazione o sfregio permanente del volto, sostituendo l’originaria fattispecie prevista dall’art. 583, II, n. 4), c.p.;

Art. 612-ter c.p.: introduce il reato di diffusione di materiale multimediale sessualmente esplicito, noto come “revenge porn”, ossia la pubblicazione online di foto o video intimi a scopo di vendetta.

Inoltre, è stato modificato l’art. 572 c.p. sui maltrattamenti in famiglia, stabilendo che il minore di anni diciotto che assiste a tali violenze è considerato persona offesa del reato. Questa disposizione riconosce la c.d. violenza assistita o ambientale, ossia quella violenza diretta verso un familiare ma che produce un impatto sul minore testimone, e che è idonea a ledere il bene giuridico tutelato.

Infine, la legge ha previsto un incremento delle pene per numerosi reati frequentemente connessi a queste situazioni, rafforzando così il sistema sanzionatorio complessivo a tutela delle vittime.

Le critiche della dottrina al Codice Rosso – L. 69/2019

Non sono mancate critiche alla normativa: anzitutto rispetto alla logica emergenziale della stessa, che lascia intendere un maggiore focus sulla repressione piuttosto che sulla prevenzione. La riforma, inoltre, non ha previsto lo stanziamento delle risorse finanziarie e strutturali necessarie ad una completa tutela; si è parlato di “riforma a costo zero” in forza della clausola di invariabilità finanziaria contenuta nel Codice Rosso per cui è espressamente escluso che per la finanza pubblica possano derivare oneri ulteriori.

Anche in punto di rito, le novità introdotte faticano ad essere attuate nella prassi. Ad esempio, il Codice Rosso prevede che nel termine di tre giorni dall’acquisizione della notizia di reato la persona offesa debba essere sentita dal Pubblico Ministero. La mancata osservanza del termine, tuttavia, non produce effetti. Inoltre, il magistrato potrebbe anche delegare questo adempimento alla polizia giudiziaria, così facendo venendo meno l’intenzione originaria del Legislatore di rimettere alla valutazione del Pubblico Ministero ogni osservazione rispetto alla serietà della denuncia e al concreto pericolo a cui è esposta la vittima.

Prevenzione e strumenti di protezione delle vittime di violenza di genere

Le vittime possono richiedere misure cautelari come l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.).

Assistenza legale e tutela dei familiari delle vittime

Le famiglie delle vittime di femminicidio hanno diritto a costituirsi parte civile nei processi penali per ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale. La giurisprudenza riconosce ampiamente il diritto al risarcimento per i familiari stretti, comprendendo non solo il coniuge e i figli, ma anche i genitori e i fratelli della vittima. L’assistenza legale è quindi essenziale per garantire che i diritti dei familiari vengano adeguatamente tutelati in sede processuale.

Gratuito patrocinio

La L. 119/2013 riconosce alle vittime di violenza domestica e di genere il diritto di accedere al patrocinio a spese dello Stato, senza alcun limite di reddito. Questo consente alla persona offesa di essere assistita gratuitamente da un difensore qualificato, iscritto negli elenchi del gratuito patrocinio presso l’Ordine degli Avvocati.

La richiesta di ammissione si presenta presso la Cancelleria del Tribunale competente e deve contenere i dati della richiedente e del legale, una breve descrizione dei fatti e la dichiarazione di voler accedere al beneficio in quanto vittima di uno dei reati previsti dalla normativa.

L’istanza può essere depositata in qualsiasi momento, anche subito dopo la denuncia, e viene esaminata rapidamente dal giudice.

Una volta ammessa, garantisce supporto in tutte le fasi del procedimento, assicurando alla vittima tutela effettiva, difesa qualificata e pieno accesso alla giustizia, senza ostacoli economici.

Lo studio Poretti Passalacqua può e offrire assistenza legale completa e specializzata mediante patrocinio a spese dello Stato. Contattaci per una consulenza.

Come possiamo aiutarti?

La legge offre strumenti concreti per proteggersi e reagire — dalle misure cautelari ai centri antiviolenza, fino all’assistenza legale gratuita — ma è fondamentale essere accompagnati da un professionista capace di orientare ogni scelta nel modo più efficace e sicuro.
Affrontare queste situazioni richiede coraggio, ascolto e competenza: nessuna vittima deve sentirsi sola o senza via d’uscita.

Se stai vivendo una situazione di violenza, o temi che qualcuno a te vicino ne sia vittima, non aspettare: chiedere aiuto è il primo passo per uscire dal silenzio e ricominciare.

Contatta lo studio Poretti – Passalacqua per una consulenza riservata e personalizzata. Insieme valuteremo le migliori strategie legali e di tutela, nel pieno rispetto della tua sicurezza e della tua dignità.

Tel. 0239430249

Mail: info@liviapassalacqua.com