Furto di energia elettrica

Furto di energia elettrica

19 Gen 2022

Il furto di energia elettrica è un reato molto diffuso, ancorché non esista il reato di furto di energia elettrica nel codice penale.

Infatti, non esiste un articolo dedicato esclusivamente a questa fattispecie, perché il furto di corrente elettrica viene assimilato al furto comune previsto dall’art. 624 c.p. o al furto aggravato ex art. 625 c.p.

Infatti, l’articolo 624 del Codice Penale è chiaro nell’estendere anche all’energia elettrica la qualità di “bene mobile” che può essere oggetto di furto: «Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico», dunque anche il gas.

Ma non è tutto: nel caso di allacciamento abusivo tramite manomissione del contatore può configurarsi anche il reato di truffa, anche se dubbia è la concorrenza dei due reati.

Vediamo la casistica stilata dalla giurisprudenza:

Furto di energia elettrica: casi concreti

1) attaccare un cavo ad una fornitura attiva realizzando un bypass con regolazione dell’attivazione con telecomando;

2) avvalersi dell’allaccio abusivo alla rete realizzato da terzi, consapevolmente;

3) apporre di un magnete all’esterno del contatore;

4) collegare un cavo elettrico ad una plafoniera condominiale che conduca all’abitazione del reo;

5) creare allacci abusivi sulle linee del vicino di case con fili e ponti

 

Le difficoltà economiche giustificano il furto?

Secondo il tribunale di Trieste, sentenza del 25/03/2021, n.368 le difficoltà economiche non costituiscono giustificato motivo dello stato di necessità, esimente dalla responsabilità penale per il furto di energia elettrica attuato mediante l’abusivo allaccio alla rete.

Si veda sul punto anche Cassazione penale sez. IV, 11/12/2018, n.121 secondo la quale: “in tema di furto di energia elettrica, una situazione di difficoltà economica non può essere invocata ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., essendo possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti preposti all’assistenza sociale”.

Furto di energia elettrica: le sanzioni amministrative

In materia di furto di energia elettrica, oltre alle sanzioni previste dal codice penale (articoli 624 e 625), l’art. 59 d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504 prevede anche una sanzione amministrativa. Ciò in quanto ogni qualvolta si acquista energia elettrica, sono da pagarsi anche delle imposte. Consumando abusivamente l’energia elettrica invece si sottrae il consumo all’imposta.

Apposizione di un magnete all’esterno del contatore

Il rallentamento del conteggio dei consumi

Il furto di energia elettrica realizzato attraverso l’apposizione di un magnete collocato all’esterno del contatore e idoneo ad alterare la registrazione dei consumi, è un furto aggravato dal mezzo fraudolento (articolo 625, co. 1, numero 2,c.p.), giacché trattasi di condotta che si risolve in un espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione della cosa.

Non è invece ravvisabile l’aggravante della violenza sulle perché questa si realizza solo allorquando il soggetto, per commettere il fatto, “manometta” la cosa smontandola, tagliandola, rompendola e così via (Tribunale Napoli sez. I, 02/11/2018, n.10293) in modo che per riportarla ad assolvere la sua naturale funzione, sia necessaria un’attività di ripristino.