Giurisprudenza in tema di trasferimento all’estero del figlio minore

Giurisprudenza in tema di trasferimento all’estero del figlio minore

22 Mag 2015

Tribunale Messina  22 gennaio 2008

In tema di separazione dei coniugi, il trasferimento all’estero del coniuge presso cui è collocato il figlio minore non osta all’affidamento condiviso, dovendosi però assicurare la continuità dei contatti e degli incontri con l’altro genitore, anche rimodulando le modalità di incontro già in atto (nella specie, il giudice istruttore ha confermato il collocamento del minore, di due anni di età, presso la madre, pur se la stessa si era trasferita in Germania alla stregua di una decisione unilateralmente assunta, in violazione delle prescrizioni adottate in sede presidenziale, atteso che la stessa costituisce comunque il principale riferimento affettivo del minore, ancora in tenera età).

Tribunale minorenni Milano  06 luglio 2007

Nell’ipotesi di due coniugi separati solo di fatto, il rifiuto della moglie/madre, convivente con il figlio minore, di ottemperare ad un esplicito, tassativo ordine del T.m., emesso nell’interesse del figlio, concreta un’ingiustificata ed illegittima violazione del diritto del minore ad incontrare (all’estero) il padre e ad intrattenere e consolidare una serena, proficua relazione con lui, e costituisce valido presupposto per l’affido al padre, in via esclusiva, del figlio e per una conseguente limitazione della potestà parentale materna (nella specie, la madre si era rifiutata di consegnare al minore infradiciassettenne il necessario passaporto, malgrado un’intimazione perentoria, in tal senso, del T.m., contenuta in un precedente decreto.

Tribunale Mantova sez. I  31 agosto 2006

Pur non essendovi alcuna norma che vieti l’affidamento dei figli a genitori residenti all’estero e fermo restando il diritto di ogni cittadino ad uscire dal territorio della Repubblica, in caso di genitori che vivono in nazioni diverse, l’affidamento deve essere attribuito preferibilmente a chi dei due assicuri ai figli la permanenza nell’ambito culturale, parentale e territoriale a loro consueto.

Tribunale Milano  26 aprile 2006

Il compito del giudice chiamato a decidere in merito all’affidamento dei figli è quello di individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo famigliare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche e ciò ovviamente sulla base di un apprezzamento globale che tenga conto della personalità del genitore cui affidarlo, della capacità affettiva, della disponibilità ad un assiduo rapporto, il tutto in relazione alle esigenze materiali, morali e psicologiche del figlio. Va ancora evidenziato che il genitore non affidatario non ha la facoltà di sindacare o inibire ex ante le decisioni del genitore affidatario, bensì solo di richiedere ex post un provvedimento del giudice in ordine alle decisioni adottate unilateralmente dal genitore affidatario ove ritenute pregiudizievoli, nè è possibile interdire o vietare al genitore affidatario di decidere in merito al luogo di residenza proprio in quanto ciò sarebbe in palese ed inammissibile contrasto con il principio costituzionale garantito della libertà di domicilio (art. 16 cost.). Conformemente all’orientamento della Corte di Cassazione si ritiene che la circostanza che uno dei due genitori risieda o intenda trasferirsi all’estero non vale a modificare il quadro normativo di riferimento, non sussistendo alcuna disposizione che vieti o, comunque, limiti l’affidamento dei figli ai genitori residenti all’estero costituendo anzi un diritto costituzionalmente garantito, quello di ogni cittadino di uscire dal territorio della Repubblica.

Cassazione civile sez. I  22 giugno 1999 n. 6312

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio si deve attenere al criterio fondamentale dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole privilegiando, quale genitore affidatario, colui che risulta più idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. (Nella specie, la Cassazione ha valorizzato il criterio della stabilità del rapporto del figlio con i luoghi in cui si esplicano i suoi legami affettivi ed i suoi principali interessi ed ha confermato la statuizione del giudice di merito circa l’esercizio in Italia del diritto di visita del padre, quale genitore non affidatario residente all’estero).

Corte appello Milano  14 febbraio 1997

In ipotesi di separazione personale, è possibile disporre l’affidamento congiunto dei figli minori, nell’esclusivo interesse morale e materiale di essi, previo un accordo riguardo all’allevamento e all’assistenza in comune della prole da parte dei genitori, nonostante essi risiedano in due Stati diversi, uno in Italia, l’altro all’estero.