Gratuito patrocinio: convivenza del figlio a carico

Gratuito patrocinio: convivenza del figlio a carico

27 Ago 2014

Con la sentenza n. 33428/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che per l’ammissione al gratuito patrocinio, ai fini del superamento della soglia massima di reddito, i redditi familiari si sommano unicamente in caso di convivenza.

Nel caso di specie, secondo l’Agenzia delle Entrate di Padova, nel 2010 un soggetto ammesso al beneficio del gratuito patrocinio, era ancora a carico dei genitori e così, fiscalmente, produceva un reddito reddito complessivo superiore a quello previsto per l’ammissione al gratuito. 

Il soggetto ha però eccepito di non vivere piu in famiglia da anni: il suo ricorso è stato accolto perché secondo la Cassazione, «L’articolo 76, comma 2, Dpr 115/2002 dispone che il reddito computabile ai fini della ammissione al beneficio in parola è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, sul presupposto che l’interessato conviva con il coniuge o con altri familiari». Al contrario, il provvedimento impugnato, ha ritenuto assimilabile a questo la diversa condizione in cui il richiedente sia fiscalmente a carico della famiglia. «Si tratta tuttavia – precisa la sentenza – di uno status non coincidente con quello (familiare convivente) che assume rilievo per l’ammissione e il mantenimento del beneficio in questione».