Guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di stupefacenti: gli esami in Pronto Soccorso
13 Mar 2017
Guida in stato d’ebbrezza e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti: quando sono validi gli accertamenti in Pronto Soccorso?
Spesso capita, in materia di accertamento dei reati di cui agli artt. 186 e 187 CdS, che a seguito dell’intervento delle forze di Polizia in caso di trasporto in Pronto Soccorso, vengano effettuati esami poi rilevanti ai fini del procedimento penale.
La Corte di Cassazione si è a più riprese espressa in materia, diversificando i requisiti degli accertamenti e l’utilizzabilità degli esiti a seconda che gli esami siano stati effettuati per fini medici, oppure richiesti dalla P.G. al fine di verificare lo stato di ebbrezza.
In merito, si è stabilito che i risultati del prelievo ematico effettuati per fini medici durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale sono utilizzabili nei confronti dell’imputato restando irrilevante la mancanza di consenso dell’interessato per l’utilizzabilità ai fini del giudizio penale poiché evidenze di natura documentale.
Tuttavia, a diversa conclusione si deve pervenire quando gli accertamenti tossicologici non sono effettuati dalla struttura ospedaliera ai fini della cura del paziente, ma su esplicita richiesta della Polizia Giudiziaria: in tal caso, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico richiesto dalla P.G. (così Sez. 4, 7.3.2013, n. 10605; 11.2.2013, n. 6755; 14.1.2014, n. 1522) e la richiesta degli organi di P.G. di effettuare l’analisi del tasso alcolemico e di sostanze psicotrope in presenza di un dissenso espresso dell’interessato è illegittima e, quindi, l’eventuale accertamento, comunque effettuato a mezzo del prelievo ematico da parte dei sanitari, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità.
Ma vi è di più: in caso di prelievo ematico effettuato nell’ambito di un protocollo sanitario per terapie di pronto soccorso, oltre ad essere irrilevante il consenso dell’interessato, non può parlarsi di atto urgente di P.G.. Ancora una volta, invece, a diversa conclusione si deve pervenire nel caso in cui (come quello che ci occupa) si tratti di prelievo effettuato solo per la verifica del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze stupefacenti: in questo caso deve essere fatto avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. In mancanza di tale avviso gli esami effettuati risultano inutilizzabili in quanto in spregio al disposto di cui agli artt. 354 e 356 c.p.p..
Sul punto chiarificatrice è la pronuncia n. 46386/2015 della Corte di Cassazione.
E’ infatti indubbio che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., che per il tramite dell’art. 356 c.p.p., richiama “gli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone” di cui all’art. 354 c.p.p., sia riferibile anche agli accertamenti eseguiti dalla P.G. sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo ai fini della verifica dell’eventuale stato di ebbrezza. In merito la Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 5396/2015) rileva come nel momento in cui tali verifiche sono effettuate, devono ritenersi già emersi a carico del conducente indizi di reità per una fattispecie di guida in stato di ebbrezza, tanto che, prima di procedere a tale accertamento indifferibile e urgente, al medesimo deve essere dato avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
Per quanto sopra non è possibile ritenere valido l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero dello stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope che sia richiesto dalla P.G. ed effettuato in ospedale senza la presenza del difensore.