Guida in stato d’ebbrezza: MAP o LPU?
02 Gen 2019
Parere per una cliente a cui era stata confiscata l’autovettura dopo l’esito positivo della messa alla prova
Gentile signora,
seguito il Nostro incontro odierno per confermarLe quanto da me approfondito in relazione alla confisca del veicolo in seguito ad esito positivo di MAP.
L’iter giuridico seguito dal giudice di primo grado pare corretto, essendo pacifico in giurisprudenza che il Giudice che pronunci declaratoria di estinzione del reato che non sia conseguente alla morte del reo non è competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative, per le quali è invece competente il Prefetto.
Quanto alla effettiva possibilità di irrogare le sanzioni amministrative nel precipuo caso di estinzione per esito positivo di MAP, la giurisprudenza di merito si è espressa nel senso di ritenere che la sanzione amministrativa non possa trovare applicazione non sussistendo i presupposti che legittimano l’irrogazione ex 187 c.d.s..
La Corte di Cassazione ha tuttavia sconfessato detto primo indirizzo, ritenendo che in caso di esito positivo di MAP la sanzione amministrativa vada applicata (ex multis, 40069/2015) anche con riferimento al tenore letterale dell’ultimo comma dell’art. 168 ter c.p., il quale lascia impregiudicata proprio l’applicazione delle sanzioni accessorie, ove previste dalle legge.
Del resto è lo stesso articolo 224 c.d.s. a prevedere che nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte del reo il Prefetto debba procedere all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge (previa verifica delle condizioni di legge). E’ altresì pacifico che la confisca quale sanzione accessoria conseguente al 186 c.d.s. sia distolta dal dominio del diritto penale ed assuma invece valore di sanzione amministrativa (ex multis Cass. pen., sez. IV, ud. 27 ottobre 2010, n. 41624)
Per quanto sopra ritengo non vi sia errore nell’esecuzione della confisca pur a seguito di esito positivo di MAP. Diversamente, qualora si fosse proceduto con diverso rito (decreto penale o patteggiamento, su tutti) con conversione della pena in LPU e detta sanzione sostitutiva fosse stata proficuamente eseguita dal reo, si sarebbe ottenuta pronuncia di estinzione del reato da parte del giudice dell’esecuzione (e non del merito) e conseguentemente disapplicazione della confisca e restituzione del veicolo in sequestro.
Pare dunque, alla luce di quanto esposto, che per ottenere la restituzione del veicolo si sarebbe dovuto esperire tutt’altro iter processuale.
Ritengo che, in astratto, la conversione della pena in LPU, in luogo dell’accesso alla messa alla prova, avrebbe potuto forse portare ad un analogo risultato (estinzione del reato, in caso di esito positivo) con maggiori benefici (dimezzamento sanzione accessoria sospensione patente e restituzione veicolo).
Rimango a disposizione per chiarimenti e ladovve vi fosse necessità anche per il prosieguo. Cordialmente