Guida in stato d’ebbrezza: quando posso rifiutare?
05 Feb 2025
In questi articoli abbiamo parlato della guida in stato di ebbrezza. Nel presente articolo, invece, cercheremo di fare chiarezza su quando il conducente richiesto di sottoporsi a test alcolemico sia scusato per essersi rifiutato.
Il primo caso è quello della oggettiva impossibilità di sottoporsi al test alcolemico.
Il secondo, di cui parliamo meglio nel nostro libro, concerne la verbalizzazione del rifiuto.
Cosa succede se ho una patologia che mi impedisce di soffiare nell’etilometro?
Venendo alla prima questione, quid iuris, in caso di patologia invalidante che non permette di insufflare aria nell’etilometro? È indubbio che la dimostrazione dell’impossibilità di sottoporsi all’alcoltest, senza che possa considerarsi un rifiuto rilevante ai sensi del co. 7 dell’art. 186 C.d.S., è onere dell’imputato. Si tratta, evidentemente, di una prova complessa da fornire, ma nella prassi non è infrequente che la contestazione possa essere esclusa sulla base di patologie ostative, quali per esempio forme asmatiche o polmonari croniche, incapacità respiratorie, patologie epatiche.
Si vedano i seguenti arresti della giurisprudenza di merito.
Il Tribunale Milano, sezione IV, con la sentenza del 31 maggio 2017 ha pronunciato l’assoluzione dell’imputato in un caso questi era risultato affetto da diabete e da cardiopatia aritmico ipertensiva, con delle difficoltà respiratorie tali da non consentirgli di espletare correttamente quei test che presuppongono la necessità di trattenere il respiro per poi soffiare nell’apparecchiatura apposita. In particolare, durante gli accertamenti effettuati dalla Polizia Locale, l’uomo era stato sottoposto a test etilometrico per ben cinque volte dopo il primo esito positivo, ma senza successo.
Secondo il Tribunale “l’alcoltest effettuato tramite etilometro non è un esame banale, in quanto richiede la collaborazione attiva da parte del soggetto che lo deve eseguire ed una certa disponibilità psicofisica; si tratta di esami che presentano un certo grado di difficoltà per un soggetto che soffre di bronchite cronica o di asma. Inoltre, un soggetto, come l’imputato, che soffre di cardiopatia ipertesa è anche un soggetto debole sotto il profilo emotivo”.
In un altro caso, il Giudice di Pace di Palermo sezione VIII, con la sentenza del 2 maggio 2008 ha ritenuto illegittimo, e pertanto annullato, il provvedimento di sospensione patente del Prefetto emesso a carico di un conducente sottoposto a test alcolemico. Il ricorrente aveva eccepito di essere affetto da una patologia (k-colon) che, di fatto, aveva inficiato sul risultato dell’alcoltest effettuato tramite etilometro. Egli, infatti, si era sottoposto a un intervento di stomia ileo-colica, all’esito del quale aveva riportato un’alterazione del transito intestinale: dunque l’assorbimento delle sostanze alcoliche ne sarebbe risultato influenzato, determinando un eccessivo aumento del tono alcolico anche in condizioni basali.
Affinché la patologia possa rilevare ai fini della mancata esecuzione del test etilometrico, è comunque fondamentale che ponga l’accertato in una incapacità assoluta ad essere sottoposti all’alcoltest, ancorché temporalmente circoscritta al momento del test. A seguire due esempi di segno opposto.
Si veda, anzitutto, la sentenza del Tribunale di Milano n. 10197 del 21 ottobre 2014, con la quale il Giudice ha assolto l’imputato per insussistenza del fatto, avendo la difesa dato prova che l’imputato soffrisse di una incapacità respiratoria che “in momento di particolare agitazione provoca tosse che impedisce una corretta insufflazione”. Detto accertamento medico, ad avviso del Giudice, giustificava il comportamento dell’imputato che, dunque, non aveva provveduto alla corretta insufflazione non al fine di non far risultare l’effettivo tasso alcolemico, bensì per una impossibilità oggettiva.
A contrario, la sentenza resa dal GIP di Rovereto del 18 ottobre 2013, con la quale l’imputato è stato condannato per la contestazione in parola, ha evidenziato che questi era un soggetto affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva, tuttavia in fase iniziale, e detta patologia non aveva compromesso la capacità del soggetto di eseguire la prova.
Così anche la sentenza della Corte d’Appello di Ancona del 26 giugno 2020, che ha esaminato il caso di un imputato che invitato ad effettuare l’alcoltest, non rendeva possibile l’accertamento perché, per otto tentativi, anziché espirare aria polmonare, inspirava fino a che, nuovamente invitato al test, si rifiutava.
Sebbene lo stesso fosse portatore di una grave patologia (broncopneumopatia cronica ostruttiva) certificata, all’epoca dei fatti non era in corso alcuna terapia specifica. La patologia accusata dall’interessato, dimostrata esclusivamente sulla base di certificazione postuma rispetto ai fatti, certamente ne limitava la respirazione.
