Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: le modifiche al codice della strada
30 Dic 2024
L’indignazione della stampa e dell’opinione popolare all’indomani dell’entrata in vigore delle riforme al Codice della Strada sono state evidenti all’occhio di tutti. Del resto, i giornali non si sono sprecati in titoli sensazionalistici che altro non hanno fatto che alimentare le aspre critiche alle modifiche intervenute ed il malcontento fra i più.
Ma sappiamo cosa è cambiato davvero e perché?
In questo articolo cercheremo di fare luce sulle principali modifiche del codice della strada.
Le modifiche alla Guida in Stato di Ebbrezza ex art. 186 CdS
Sappiamo che l’illecito di cui all’art. 186 CdS è strutturato in tre diverse sanzioni in ragione del tasso alcolemico riscontrato, una di natura amministrativa, e due di natura penale.
Qui le sanzioni nel dettaglio.
Questa previsione non cambia.
Viene, invece, introdotta una modifica che riguarda chi abbia già riportato una condanna per guida in stato di ebbrezza, il quale (comma 9-ter) non potrà mai mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche (non sarà tollerato, pertanto, neppure un tasso sotto 0,5 g/l). Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), saranno aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter
Altresì, questi soggetti, dovranno installare il c.d. “alcolclock” ai sensi del comma 9-quater.
Le modifiche alla Guida in Stato di Alterazione Psicofisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti ex art. 187 CdS
In questo caso le modifiche alla normativa penale sono state più considerevoli, anticipando la tutela approntata dalla norma. Al netto delle valutazioni di costituzionalità delle modifiche introdotte (non scopo di questo articolo), quanto preme evidenziare è che se prima per la sussistenza del reato era necessario che fosse accertato uno stato di alterazione psicofisico (conseguente all’utilizzo di sostanze stupefacenti o psicotrope), ora è sufficiente che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti per ritenere integrato il reato.
Un’altra importante modifica è che si autorizza il personale delle Forze dell’Ordine ad eseguire direttamente sul posto un prelievo dal cavo orale del conducente, al fine di verificare la previa assunzione delle sostanze stupefacenti. Il rifiuto del conducente rimane sanzionato come già previsto dalla vigente normativa. Si aggiunte la facoltà da parte degli operanti di operare una “micro” sospensione della patente, sino a 10 giorni, qualora gli accertamenti preliminari (prelievo su cavo orale) abbiano dato esito positivo, ma gli esami tossicologici successivamente effettuati in ospedale non siano immediatamente disponibili.
Le modifiche al reato di Omicidio stradale
Rimane invariata la norma sull’omicidio stradale.
Il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589bis c.p., è stato introdotto con la L. 44/2016 e prevede:
- la reclusione da 2 a 7 anni per chi causa la morte di una persona per colpa, violando le norme sulla circolazione stradale;
- la reclusione da 8 a 12 anni se il conducente causa la morte di una persona ponendosi alla guida con il tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
- la reclusione da 5 a 10 anni se il conducente causa la morte di una persona ponendosi alla guida con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro.
La norma, inoltre, prevede specifiche condotte che costituiscono tipiche e gravissime infrazioni stradali, meglio descritte in questo articolo.
La nuova normativa aggiunge una nuova fattispecie: “Al primo comma dell’articolo 589-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte»”.
Pertanto, alla luce di codesta novella legislativa, si “prevede un’estensione dell’applicabilità del reato (in questione) nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando da tale fatto derivi un incidente stradale che cagiona la morte”.
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