Guida in stato di ebbrezza: valido l’accertamento senza avvisi di legge?

Guida in stato di ebbrezza: valido l’accertamento senza avvisi di legge?

09 Dic 2022

Sussiste l’obbligo di essere avvisato dell’assistenza tecnica, in caso di prelievo ematochimico per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica

E’ giurisprudenza costante, tanto di merito quanto di legittimità, che sussista l’obbligo di previo avviso all’indagato coinvolto in un incidente stradale (che non sia abbisognevole di cure mediche) di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico, presso una struttura sanitaria. Ciò in quanto il prelievo sia finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, e qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari – e dunque ai fini di cura –, ma sia richiesta dalla polizia giudiziaria (ex multis, Cass. Pen. Sez. IV del 22.12.2016 n. 3340).

 

Se il prelievo non è espletato con finalità di cura sussiste l’obbligo

Così, se la PG procede ai sensi dell’art. 186, co. 5 C.d.S., sussiste l’obbligo di dare all’accertato l’avviso di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., in quanto l’accertamento non sia espletato con finalità di cura, ma sia unicamente finalizzato alla ricerca della prova della colpevolezza del soggetto indiziato (Cass. Pen. Sez. IV, 10.10.2017, n. 51284).

I risultati degli esami in paziente abbisognevole di cure

La giurisprudenza ha, come noto, tracciato un distinguo fra l’utilizzabilità dei risultati degli esami ematochimici e delle urine in paziente che a seguito di incidente fosse abbisognevole di cure (per cui gli esiti saranno utilizzabili ex lege quali prove documentali), ed invece in un soggetto che a seguito di incidente non sia abbisognevole di cure e sia portato in ospedale esclusivamente per le verifiche sullo stato di ebbrezza e tossicologico.

Proprio con riferimento a tale seconda ipotesi, l’effettuazione di esami ematochimici rientra nel novero degli accertamenti urgenti e irripetibili ex art. 354 c.p.p. e così dovrà applicarsi integralmente il disposto di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., che dispone l’obbligo di avvisare l’indagato della sua facoltà di farsi assistere da un avvocato, pena l’inutilizzabilità del risultato per nullità dell’atto (Cass. Pen. Sez. IV del 20.03.2018 n. 24096).

Le formalità dell’avviso di farsi assistere

In tale ipotesi, l’avviso potrà anche essere dato dal personale sanitario richiesto, in quanto costui agisce come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria, posto che l’avviso non necessita di formalità ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenza tecnico-processuali che tra i suoi diritti vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l’accertamento.

L’accertamento deve, infatti, essere considerato come un vero e proprio atto di indagine, per il quale operano le garanzie processuali proprie di tale categoria di atti.

L’assenza di avviso e la nullità degli atti

È infatti giurisprudenza costante che la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio. Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 28/02/2018, n. 24087