Guida senza patente e fermo amministrativo del veicolo

Guida senza patente e fermo amministrativo del veicolo

23 Feb 2017

Essere fermati alla guida senza patente, nel caso in cui la patente non sia mai stata conseguita, sia stata revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti, è un reato previsto dall’art. 116 del Codice della Strada. Si tratta di un reato di natura contravvenzionale, punito solo con l’ammenda e non invece con pene detentive, tuttavia rappresenta comunque un reato ed in caso di condanna sarà valutato come precedente penale a tutti gli effetti.

La pena pecuniaria varia oscillando in una cornice edittale compresa tra euro 2.257,00 a euro 9.032,00.

Attenzione, la disciplina della guida senza patente e fermo amministrativo del veicolo, dopo il 2016 è cambiata!

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Normalmente, in ipotesi lievi ed in assenza di altri precedenti penali ed altre recidive, il fascicolo aperto in Procura viene assegnato alla sezione SDAS, se presente, e inviato al VPO competente che chiederà l’emissione di un decreto penale di condanna al GIP competente (vai a questa pagina per sapere cos’è il decreto penale di condanna), normalmente con pena sospesa. La pena sospesa vi permetterà di non dover pagare la sanzione pecuniaria comminata, nel caso in cui non commettiate altri reati entro 2 anni. Nel caso in cui invece venissero commessi altri reati entro il predetto termine, la pena sospesa potrebbe essere revocata e le sanzioni da scontare sarebbero sia quella per il reato ex art. 116 cds, che quella per il nuovo reato commesso.

Tuttavia, trattandosi di reato contravvenzionale rientrante nell’ipotesi di cui all’art. 162 c.p., sarà possibile anche estinguere il reato prima dell’apertura del dibattimento attraverso il procedimento di oblazione. L’oblazione è un istituto che estingue non solo la pena, ma tutto il reato, col pagamento di una somma di denaro pari ad un terzo del massimo della pena edittale stabilito dalla norma incriminatrice. Pertanto in questo caso si potrà chiedere di essere ammessi all’oblazione e nel termine fissato dal Giudice pagare la somma di € 3.011,00 oltre spese di procedura. In questo caso, a seguito della declaratoria di estinzione del reato da parte del Giudice, il reato si avrà come se non fosse mai stato commesso.

I vantaggi evidenti, dalla c.d. “fedina penale” che rimane pulita, alla esclusione di qualsiasi rischio o aleatorietà in termini di sospensione pena e pericolo di revoca, tuttavia la somma da pagare, nel termine fissato dall’autorità giudiziaria e senza possibilità di dilazioni, rimane uno degli scogli da sorpassare per molti imputati, che in assenza di liquidità non possono accedere al procedimento.

Alla violazione penale di guida senza patente consegue, altresì, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, come regolata dagli artt. 114 e 224-ter CdS. La disciplina varia a seconda che si tratti di un ciclomotore, motociclo o di un altro veicolo, ma il dato saliente è che sul veicolo saranno apposti i sigilli, sarà ritirata la carta di circolazione, ed il proprietario o il custode dovrà riporlo in apposito luogo privato e lontano dal pubblico passaggio per tutta la durata del fermo.

Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell’art. 203 CdS ed in caso di accoglimento e declaratoria di infondatezza della violazione, la sanzione accessoria del fermo sarà estinta e sarà ordinata la restituzione del veicolo.

E’ importante però non circolare con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, in quanto la violazione degli obblighi di custodia comporta la sanzione penale di cui all’art. 334 c.p.

Se sei stato fermato per guida senza patente, contattaci ora per scegliere la linea difensiva adatta alla tua situazione e sgravarti degli oneri relativi al veicolo sottoposto a fermo!