La guida senza patente non è reato

La guida senza patente non è reato

10 Set 2020
di Arianna Lerose

Se sapevate che guidare senza patente è reato, beh sarete forse felici di sapere che non lo è più dal 2016, non che questo vi permetta di evitare comunque pesanti sanzioni, ma vediamo nel dettaglio:

– Depenalizzata la Guida Senza Patente
– Ma se dimentico la patente a casa?
– Smarrita la patente, se mi fermano, mi multano?
– Guida con patente ritirata o sospesa
– E se guidassi senza aver mai conseguito la patente di guida?

 

Depenalizzata la Guida Senza Pentente

Abbiamo già affrontato in un precedente articolo su cosa succede in caso di guida senza patente e fermo amministrativo, tuttavia, a seguito del decreto sulle depenalizzazioni del 2016, anche la guida senza patente è stata depenalizzata, ciò significa che la guida senza patente non si considera più un reato, ma è sottoposta comunque a pesanti sanzioni.

L’art. 116 del Codice della Strada sostiene al comma 1 che: « Non si  possono  guidare   ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono   rilasciati   dal   competente   ufficio   del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi dell’articolo 118-bis. » – ciò significa che la patente è un documento essenziale per poter guidare su strada pubblica. Ma cosa succede se la si dimentica a casa? O cosa succede se guido nonostante la patente mi sia stata revocata o sospesa?

 

Ma se dimentico la patente a casa?

Cosa succede in caso di dimenticanza della patente: la multa per chi guida senza il documento della patente (come ad esempio chi se lo è dimenticato a casa) è meno onerosa rispetto a chi decide di guidare nonostante la revoca o la sospensione della patente. In questo caso viene applicato l’art. 180 del Codice della Strada che al comma 7 prevede: «Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42 a € 173. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da € 26 a € 102.» – In questo caso bisognerà ottemperare all’invito dell’Autorità a presentarsi entro il termine stabilito agli Uffici di Polizia per fornire informazioni oppure per mostrare il documento ai fini dell’accertamento. Se non si ottempera a tale invito, senza giustificato motivo, si risponderà di un’ulteriore sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da € 431 a € 1.734.

 

Smarrita la patente, se mi fermano, mi multano?

Abbiamo analizzato il caso in cui si dimentica la patente a casa, cosa succede se invece l’hai semplicemente smarrita? A cosa si va incontro? In tal caso dovrai presentarti agli organi della Polizia entro 48 ore per sporgere denuncia di smarrimento. Sarà necessario fare richiesta di un’ulteriore patente di guida e nel frattempo potrai guidare con un permesso di circolazione della durata di 90 giorni (ovviamente non incorrerai in sanzioni). Il Ministero delle Infrastrutture ti fornirà la nuova patente entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta.

 

Guida con patente ritirata o sospesa

Nel caso di guida senza patente perché ritirata o sospesa, si rischia una multa molto più salata prevista dall’art. 218 del Codice della Strada al comma 6: «Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.050 a € 8.202. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo» – quindi è necessario pagare la somma di denaro indicata al comma 6 e si prevede altresì l’applicazione di sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi. Qualora ci fossero ripetute violazioni, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

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E se guidassi senza aver mai conseguito la patente di guida?

Per chi guida senza aver mai conseguito la patente si applica il comma 15 dell’art. 116 del Codice della Strada: «Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.» Ne consegue inoltre, comma 17, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi; in caso di recidiva, si applica la confisca amministrativa del mezzo. Se ciò non fosse possibile, la patente verrà sospesa per un periodo dai 3 ai 12 mesi.