I delitti “commessi con violenza alla persona” nel codice di procedura penale

I delitti “commessi con violenza alla persona” nel codice di procedura penale

30 Lug 2019

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 gennaio 2016 – 16 marzo 2016, n. 10959

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con “violenza alla persona” ex art. 408 co. 3 c.p.p. è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, sanzionati rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 del Codice Penale.

I giudici, analizzando i recenti interventi legislativi, nazionali e sovranazionali, hanno evidenziato come nella Convenzione di Istanbul del 2011 (ratificata dall’Italia nel giugno 2013) e nella Direttiva 2012/29 UE (cui è stata data attuazione nel dicembre 2015), si dia rilievo al termine “violenza” in termini non solo di «aggressioni fisiche ma anche morali o psicologiche».

Le Sezioni Unite hanno quindi espresso il seguente principio di diritto: “La disposizione dell’articolo 408 comma 3-bis Codice Procedura Penale, che stabilisce l’obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con «violenza alla persona», è riferibile anche ai reati di atti persecutori e maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 del Codice Penale, perché l’espressione «violenza alla persona» deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario».