I “furbetti” del cartellino
25 Ott 2018
***
I fatti: Tizio era chiamato a rispondere per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente, con artifici e raggiri consistiti nel aver fatto marcare il proprio badge nell’orologio segnatempo ad altre persone, si allontanava dal posto di lavoro senza giustificazione conseguendo un profitto ingiusto. Ciò, avveniva abitualmente.
A parere della Corte alla condotta posta in essere dal ricorrente non può applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., facendo buon governo dei due pilastri su cui si fonda l’operatività dell’istituto in parola: (i) la particolare tenuità della offesa e (ii) la non abitualità del comportamento.
Con la conseguenza che nelle ipotesi nelle quali il soggetto evidenzia una sostanziale consuetudine a porre in essere comportamenti illeciti, il fatto non può ritenersi tenue e la punibilità non può essere esclusa.