I “furbetti” del cartellino

I “furbetti” del cartellino

25 Ott 2018
Niente tenuità del fatto se il comportamento è abitudinario, è il principio espresso dalla Cassazione Penale con la sentenza 38997 del 2018, con cui si affronta la tematica dell’applicabilità dell’istituto della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p.
Secondo la SC l’istituto della continuazione criminosa di cui all’art. 81 c.p. non può essere confuso con il concetto di abitualità del comportamento, requisito ostativo all’operatività dell’art. 131 bis c.p., in considerazione del fatto che la continuazione criminosa di cui all’art. 81 cpv c.p.non implica necessariamente l’abitualità.

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I fatti:  Tizio era chiamato a rispondere per il reato di truffa aggravata perché, nella sua qualità di medico dipendente, con artifici e raggiri consistiti nel aver fatto marcare il proprio badge nell’orologio segnatempo ad altre persone, si allontanava dal posto di lavoro senza giustificazione conseguendo un profitto ingiusto. Ciò, avveniva abitualmente.

A parere della Corte alla condotta posta in essere dal ricorrente non può applicarsi la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., facendo buon governo dei due pilastri su cui si fonda l’operatività dell’istituto in parola: (i) la particolare tenuità della offesa e (ii) la non abitualità del comportamento.

Con la conseguenza che nelle ipotesi nelle quali il soggetto evidenzia una sostanziale consuetudine a porre in essere comportamenti illeciti, il fatto non può ritenersi tenue e la punibilità non può essere esclusa.