Il barattolo di Nutella inchioda il ladro ingordo !
11 Set 2019
Furto in abitazione: la Corte d’appello aveva confermato la sentenza del Tribunale con la quale un soggetto era stato condannato per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., per essersi introdotto nell’appartamento di un terzo, impossessandosi di diversi beni ivi contenuti. Ricorrendo in Cassazione, l’imputato sosteneva che la responsabilità penale derivava dalla valutazione di un unico indizio: la presenza dell’impronta dattiloscopica sul barattolo di Nutella! Tale impronta, ad avviso della difesa, dimostrava solo che il ladro avesse mangiato la Nutella, ma non anche che avesse sottratto i beni.
La Corte di Cassazione con la sentenza 35551 del 2 agosto 2019 ha confermato la condanna, stabilendo che in tema dì prova penale, il rilievo, in un appartamento ove sia stato commesso un furto, di impronte papillari, costituisce sufficiente prova di colpevolezza nei riguardi di colui cui le impronte si riferiscono. Solo il prevenuto potrebbe fornire prova contraria, dovendosi diversamente ritenere che le impronte dell’imputato nell’abitazione siano prova sufficiente per ritenere non solo che questi abbia mangiato la crema di nocciola, ma anche che abbia sottratto i beni oggetto di furto.