Il danneggiamento dell’auto in sosta

Il danneggiamento dell’auto in sosta

15 Set 2021

Il danneggiamento di un’autovettura può realizzarsi in diverse modalità: può essere realizzato in occasione di un furto, può essere più meno grave, può realizzarsi in un luogo pubblico o privato.

Il danneggiamento di una automobile in sosta può assumere, a seconda delle circostanze del fatto o della modalità della condotta dell’agente, rilevanza sotto il profilo penale, essere un’aggravante del reato di furto, danneggiamento “aggravato” ex art. 635 c.p., deturpamento ai sensi dell’art 639 numero 2 c.p. oppure assumere una rilevanza esclusivamente civilistica, in presenza di danneggiamento “semplice” o nel caso di danneggiamento colposo.

 

Danneggiamento e aggravante del furto

Il danneggiamento posto in essere in occasione di un furto assume le forme dell’aggravante del reato più grave, ai sensi e per gli effetti dell’art. 625 numero 2 c.p. In tema di furto, infatti, sussiste l’aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione. La predetta aggravante è stata contestata anche in caso di abbassamento di un finestrino mediante l’introduzione di un braccio nello stesso, lasciato semi-aperto dal proprietario (Cass. Pen. 6157/17).

Danneggiamento e deturpamento

Il “danneggiamento” di un’auto può essere qualitativamente e quantitativamente di modesta entità, in tal caso siamo dinanzi ad un reato diverso: il deturpamento o imbrattamento di una autovettura; il predetto delitto è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a € 103,00 e si verifica quando vi sia un’alterazione solo temporanea e superficiale della cosa altrui, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile (in tal senso si è espressa anche la Giurisprudenza, Cass. Pen. 24739/10).

Tirare delle uova su un’auto, ad esempio, potrebbe integrare il reato di deturpamento, in quanto le uova possono essere facilmente pulite, rigare la carrozzeria sicuramente configurerà un danneggiamento, essendo non immediatamente eliminabili.

Volontarietà del danneggiamento

Essendo i reati di danneggiamento e deturpamento punibili solo a titolo doloso, qualsiasi condotta colposa (ossia, non deliberata e volontaria) potrà trovare solo una tutela civilistica attraverso una richiesta di risarcimento del danno effettivamente subito.

 

L’auto sulla strada pubblica

Perché il danneggiamento sia penalmente punito e non un mero illecito civile, è necessario che vi sia esposizione dell’auto “alla pubblica fede”, intesa come quel sentimento di rispetto e senso di affidamento verso la proprietà o il possesso altrui su cui conta colui che lascia una cosa propria incustodita, anche temporaneamente, in tal modo esponendola a un maggior rischio.

Ne consegue che sarà perseguibile penalmente chi danneggia – o deturpa – volontariamente un’auto ferma in sosta sulla pubblica via, o in un parcheggio privato aperto al pubblico (Cass. Pen. 24131/17), in ogni caso al di fuori della diretta vigilanza del proprietario (Cass. Pen. 46585/17).

In caso contrario, qualora l’auto sia sotto la sorveglianza del proprietario o custodita in un luogo privato, come un parcheggio condominiale (Cass. Pen. 7268/07), ci si dovrà rivolgere al Giudice civile che potrà liquidare il risarcimento del danno e condannare – per effetto del D.Lgs. 7/16 – l’autore del misfatto all’ulteriore pagamento di una sanzione compresa fra € 100,00 ed € 8.000,00 a titolo di illecito civile.