Il Delitto di Rissa (art. 588 c.p.)
28 Dic 2019
Di Giovanna Crupi
L’art. 588 c.p. disciplina il reato di rissa
Il delitto di rissa & la pena: cosa dice la norma
“Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro.
Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.”
È da specificare che per la configurazione del reato di rissa sono necessarie la partecipazione di almeno tre persone e di più aggressioni reciprocamente confliggenti, ciascuna delle quali può essere composta anche da una sola persona.
La circostanza aggravante delle lesioni o della morte
È integrabile al secondo comma dell’art. 588 c.p., una circostanza aggravante che prevede un aumento di pena, nello specifico da tre mesi a cinque anni, nel caso in cui a seguito della partecipazione alla rissa si verifichi la morte o la lesione personale di uno dei corrissanti.
La circostanza è oggettiva e posta a carico di tutti i soggetti che hanno preso parte alla rissa.
La giurisprudenza: almeno tre persone che si vogliano fare del male
Il tribunale di Napoli Sez. V con Sent. n. 205/2018 in tema di reati contro la persona, si è espressa in merito all’integrazione del reato di rissa enunciando che la rissa avviene con la necessaria presenza di almeno un gruppo di tre persone che abbiano l’intento di ledersi reciprocamente.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione (ex multis, Cass. del 13.01.1984, 11.05.1981, 24.01.2002 e 54227/17) “il delitto di rissa consiste nella violenta contesa fra tre o più persone tutte animate dall’intento, duplice, di recare offesa agli avversari e di difendersi dalla violenza di costoro, sicché ne deriva una reciproca azione aggressiva esercitata da gruppi contrapposti al fine di sopraffarsi a vicenda”.
Elemento caratterizzante è quindi l’impiego della violenza e la reciprocità dell’aggressore sicché non si riscontra rissa nel caso in cui un gruppo aggredisca un altro e questo si limiti a difendersi (ex multis Cass. del12.01.89, 20.02.75, 13.05.2004, 11.12.2007, 10.4.2013).
Essenziale è quindi l’intento offensivo dei contendenti (Cass. 28.03.1984), non potendo rilevare un intento difensivo, o ancora il comportamento dell’agente che si attivi solo per separare i contendenti e sedare la contesa, senza alcun dolo d’offesa.
Rissa e legittima difesa
Deve, inoltre, essere fatta presente l’esclusione dell’invocabilità della legittima difesa al reato di rissa ex art. 588 c.p. se coloro che partecipano alla rissa sono mossi da un intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo, rendendo la difesa non necessaria.
La legittima difesa è invece integrabile al reato di cui all’art. 588 c.p. solo quando è ravvisabile la necessità di difendere se stessi o altri da un grave ed attuale pericolo creato da una situazione imprevedibile derivante da un’offesa grave e ingiusta.
A tal proposito si è espressa la Corte d’appello di Palermo con Sent. n. 4163/2016.
Nel caso di specie la Corte d’Appello non ha ravvisato legittima difesa poiché è emerso dall’istruttoria dibattimentale svolta in primo grado che tutti gli imputati avevano concorso alla rissa con uguale accanimento e tutti armati di corpi contundenti.