Il decesso di un paziente ricoverato in ospedale, che fugge per omessa vigilanza. Chi risponde?
02 Feb 2017
In caso di responsabilità omissiva per individuare i responsabili è necessario fare riferimento a coloro i quali ricoprono una posizione di garanzia, e per individuare tale posizione di garanzia è necessario a sua volta fare riferimento alle norme che regolano il rapporto giuridico (anche di natura pattizia, come il contratto di ricovero).
L’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, comporta un onere in capo alla struttura stessa che non si esaurisce nell’effettuazione delle cure mediche ma si estende a una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere; dovendosi ricomprendere tra tali obblighi anche quelli di specifica protezione allorquando la persona ricoverata, per le sue particolari condizioni, non sia in grado di autonomo controllo e protezione, ma anzi sia particolarmente bisognoso di attenzione e vigilanza.
Questo, sempre fatta salva la verifica di un contratto specifico nel caso concreto.
Per l’effetto, l’obbligo di protezione che grava sugli operatori di una struttura sanitaria nei confronti del paziente non può ritenersi limitato al rischio sanitario, giacché la necessità di garantire adeguata tutela al bene salute implica che gli obblighi protettivi si estendano alle attività accessorie che derivano dal rapporto di spedalità, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso.
Infatti, gli obblighi protettivi fondanti la posizione di garanzia comprendono doveri di vigilanza e controllo, anche rispetto ai comportamenti incauti e pericolosi che i pazienti possano porre in essere. Tanto più se la struttura sanitaria è specificatamente orientata verso l’accoglienza di degenti infermi di mente.
Da ciò deriva l’instaurarsi di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti ricoverati a carico del direttore amministrativo dell’ente, nonché dei dipendenti della struttura addetti al controllo dei degenti.
Secondo la giurisprudenza prevalente, è sancita la responsabilità del direttore amministrativo dell’ente, in caso di infortunio o morte del degente, qualora lo stesso abbia accolto il paziente in una struttura non idonea dal punto di vista strutturale (i.e. mancante di misure di sicurezza), e qualora i pazienti siano affidati per la cura e la protezione a persone professionalmente non capaci.
Per escludere la responsabilità del direttore della struttura, su cui pertanto grava una posizione di garanzia, è necessario dare prova che lo stesso ha adempiuto ai suoi doveri, ossia delegare un soggetto competenze per la cura e la protezione del degente, disporre di idonee misure di sicurezza, impartire correttamente le predette misure di sicurezza.
Non è da escludersi pertanto che il direttore dell’ente venga sottoposto ad indagine penale, tuttavia è possibile escluderne la responsabilità nei casi di cui sopra.
Gli operatori sanitari incaricati della vigilanza, invece, risponderanno a titolo di omissione colposa qualora abbiano omesso di vigilare correttamente sul paziente, se da tale condotta omissiva sia poi scaturita la condotta (ossia la fuga del paziente) che ha poi portato all’evento lesivo (la morte).