Il disegno di legge sui reati stradali approvato il 2 marzo 2016

Il disegno di legge sui reati stradali approvato il 2 marzo 2016

16 Mar 2016

Il 2 marzo 2016 è stato definitivamente approvato il disegno di legge che introduce nel codice penale i reati autonomi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali. Pertanto da oggi tali condotte non saranno più delle mere aggravanti, ma dei veri e propri reati.

Il nuovo reato di omicidio stradale viene introdotto nel codice penale all’art. 589-bis.

Chiunque cagioni la morte di una persona, ponendosi alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.

La pena è invece quella della reclusione da 5 a 10 anni per l’omicida il cui tasso alcolemico sia compreso tra 0,8 e 1,5 g/l  o per l’omicida che abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, infrazione ai semafori, guida contromano, inversioni di marcia e sorpassi a rischio).

Tali sanzioni sono poi ulteriormente aumentate se il fatto viene commesso da persona senza patente o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

La nuova fattispecie delle lesioni personali stradali viene introdotta all’art. 590-bis c.p.: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

Come per l’omicidio stradale, il legislatore ha poi previsto notevoli aumenti di pena se il conducente del veicolo si pone alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope : in tal caso la reclusione sarà tra 3 e 5 anni per le lesioni gravi e tra 4 e 7 per le lesioni gravissime.

Se invece il conducente guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l o ha causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità, la pena è quella della reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

Ulteriori aumenti di pena in caso di guida senza patente o con patente sospesa o revocata, e in caso di lesioni personali a più persone.

I nuovi articoli 589-ter e 590-ter c.p. stabiliscono poi ulteriori fattispecie per il conducente che ha provocato l’incidente e si sia dato alla fuga: le pene saranno aumentate da un terzo a due terzi.

Un’altra importante novità della riforma è rappresentata dalla previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale, l’arresto obbligatorio in flagranza nei casi più gravi e la possibilità per il giudice ed il PM di disporre perizie coattive anche d’ufficio.

Inoltre, alla condanna o al patteggiamento, anche a pena condizionalmente sospesa, per i reati di omicidio e lesioni personali stradali conseguirà la revoca della patente di guida ed il divieto di conseguirne una nuova per i termini di 5, 15 o 30 anni nel caso limite in cui  il conducente si sia dato alla fuga o abbia in precedenza riportato condanne per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

All’art. 590-quater c.p. si prevede da ultimo che qualora ricorrano le circostanze aggravanti introdotte dal disegno di legge in questione (guida con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; incidente causato per condotte di particolare pericolosità; guida senza patente o con patente sospesa o revocata; fuga del conducente) eventuali circostanze attenuanti non potranno essere ritenute prevalenti o equivalenti.