Il reato di maltrattamenti in famiglia: quid iuris in caso di più episodi distinti di violenza, a distanza di tempo?

Il reato di maltrattamenti in famiglia: quid iuris in caso di più episodi distinti di violenza, a distanza di tempo?

12 Gen 2017

In un recente caso trattato dallo Studio è stato necessario ripercorrere gli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti in famiglia. Il caso presentava la situazione di una coppia sposata che attraversava da diversi anni una crisi affettiva e relazionale. In particolare, negli ultimi tre anni, erano avvenuti diversi litigi fra l’uomo e la donna, tre dei quali erano culminati (a distanza di circa un anno esatto l’uno dall’altro) in gravi episodi di lesioni.

E’ stato così contestato, a seguito della denuncia sporta dalla donna, il reato di cui all’art. 572 c.p. di maltrattamenti in famiglia, la cui norma prevede che:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

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Ad avviso della difesa non poteva però dirsi integrato nei suoi elementi oggettivi il reato menzionato, il quale per espressa interpretazione giurisprudenziale prevede che siano poste in essere violazioni abituali dell’integrità fisica e del patrimonio morale della persona offesa.

 Il carattere dell’abitualità peraltro non permette che per l’integrazione del reato siano sufficienti episodi isolati, pur gravi, ma richiede una perdurante volontà sopraffattrice da parte del reo (cfr. Cassazione Penale del 13 dicembre 2011, n. 46196), perdurante volontà che, nel caso di specie, non poteva essere riscontrata. A supporto delle tesi della difesa anche Cassazione Penale del 2 dicembre 2010 n. 45037, secondo cui non integra il reato di maltrattamenti in famiglia la consumazione di episodici atti lesivi di diritti fondamentali, non inquadrabili in una cornice unitaria caratterizzata dall’imposizione ai soggetti passivi di un regime di vita oggettivamente vessatorio.

In altre parole, i tre episodi di violenza denunciati dalla donna, non possono essere ritenuti espressione di una volontà unitaria e costante del marito di imporre alla consorte un regime di vita vessatorio, specie se inseriti in un contesto altamente conflittuale per via di una crisi matrimoniale intensa e perdurante.