Il rito abbreviato per il reati puniti con l’ergastolo
29 Apr 2019
Dopo un lungo iter legislativo, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 33/2019, recante “Inapplicabilita’ del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.
Detto provvedimento, che ha importanti ripercussioni dal punto di vista costituzionale e del diritto di difesa, si compone di cinque articoli che modificano significativamente gli artt. 438, 441bis, 442 e 429 del codice di rito, in tema di giudizio abbreviato.
La novità principale della riforma consiste nel prevedere l’esclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo (quali per esempio devastazione, saccheggio, strage, omicidio aggravato, ipotesi aggravate di sequestro di persona).
La riforma prende anche in esame l’ipotesi della modifica dell’imputazione in corso di giudizio, sia in meglio che in peggio.
Se a seguito delle nuove contestazioni si procederà per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice dovrà revocare l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissare l’udienza preliminare.
Se invece all’esito dell’udienza preliminare l’originaria imputazione per delitto punito con l’ergastolo verrà derubricata dal Gup, il giudice dovrà avvisare l’imputato della possibilità di richiedere, entro 15 giorni, il rito abbreviato.