Il tribunale di Bari sul mantenimento da parte dei nonni

Il tribunale di Bari sul mantenimento da parte dei nonni

21 Nov 2019

La natura dell’obbligazione di mantenimento configurabile in capo agli ascendenti

 di Giovanna Crupi

Secondo la formulazione dell’art. 316-bis c.c. “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.”

Qualora un coniuge sia impossibilitato a fare fronte all’adempimento dei propri doveri genitoriali, l’altro coniuge è tenuto a farsi carico dell’intero sforzo anche economico.

Sempre secondo l’art. 316-bis c.c., “quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.”

Con atto di citazione in opposizione, nel giugno del 2015, un pensionato chiedeva al Tribunale di Bari la revoca del provvedimento emesso il 5 maggio 2015 dal medesimo tribunale, all’esito di un procedimento speciale ex art. 316-bis c.c., con il quale veniva obbligato a versare all’ex nuora una somma di denaro a titolo di mantenimento della nipote minorenne, in quanto il figlio, obbligato a versare mensilmente una somma superiore da una sentenza del 2008, si era reso inadempiente.

L’uomo argomentava l’insussistenza dei presupposti dell’obbligazione poiché la sua unica fonte di reddito era la pensione di invalidità, non sufficiente a mantenere di per sé la sua stessa famiglia. Al contrario la donna era lavoratrice dipendente e percepiva regolarmente uno stipendio, disponeva gratuitamente della casa appartenente ai suoi genitori ed aveva un nuovo compagno dal quale aveva avuto altri figli.

All’udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nel dicembre del 2018, l’uomo chiedeva che venisse revocato il suddetto decreto e gli venissero restituite le somme già versate.

Inoltre, chiedeva che venissero stabiliti i tempi e le modalità di visita della bambina.

Con Sent. n. 1556/2019 il Tribunale di Bari concludeva per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla revoca del decreto del maggio 2015, dichiarando inammissibile sia la domanda relativa alla restituzione delle somme indebitamente versate dal pensionato a favore della controparte, sia la domanda sul diritto di visita.

Il tribunale di Bari per giungere a tale conclusione traeva spunto da un’ordinanza della Corte di Cassazione del maggio 2018, che chiariva che l’obbligo di mantenimento della prole spetta innanzitutto ai genitori e solo nel caso in cui uno di loro non sia in grado o comunque non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro debba assumersi totalmente l’incarico con il suo patrimonio e la sua capacità lavorativa.

Pertanto, l’obbligo di mantenere i figli minori in capo agli ascendenti è subordinato e sussidiario rispetto a quello dei genitori.

La sentenza del Tribunale di Bari, in ultimo, evidenzia come l’obbligo di mantenimento dei nipoti in capo ai nonni deve derivare dall’incapacità dei genitori di provvedere ai figli e non da un loro semplice inadempimento.

Hai bisogno di maggiori informazioni riguardo il tema del mantenimento configurabile in capo agli ascendenti? Consulta la nostra area di attività inerente al diritto civile e del lavoro oppure contattaci per un colloquio orientativo gratuito. Il nostro team di avvocati a Milano è a vostra completa disposizione!