Incidente lieve e guida in stato d’ebbrezza

Incidente lieve e guida in stato d’ebbrezza

15 Feb 2016

Con la sentenza n. 49352 del 15 dicembre 2015, la IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul perimetro della nozione di “incidente” nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza.

Cassazione ha statuito che per integrare l’ipotesi di cui all’art. 186, co. 2 bis, Codice della Strada (ossia l’aggravante dell’aver causato un incidente e tutte le conseguenze ivi connesse) è sufficiente un tamponamento lieve, con un’auto od un altro oggetto in sosta, sebbene nono siano stati causati danni gravi.

Ma vi è di più, ad oggi la giurisprudenza consolidata ritiene che l’ipotesi di incidente rilevante ex art. 186 C.d.S. sia integrata anche nel caso in cui il conducente ebbro sia meramente coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalle proprie effettive responsabilità colpose nella causazione del sinistro. Una sorta di responsabilità oggettiva?

La nozione di incidente va, dunque, via via ad ampliarsi, ricomprendendo non solo le ipotesi in cui sia assente il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli, ma anche quelle in cui si verifichi una collisione del veicolo con un ostacolo qualsiasi: si pensi, ad esempio, all’urto contro il marciapiede o contro i diffusori del traffico.

Laddove il conducente del veicolo sia coinvolto in un incidente stradale e sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1.5 g/l si deve provvedere alla revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria applicabile a seguito dell’accertamento del reato.