Indebita deduzione di costi e detrazione IVA a seguito di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (FOI)
03 Feb 2016
La detrazione IVA non può essere negata a causa di irregolarità commesse dall’emittente della fattura, salvo si provi che il soggetto passivo sapesse che l’operazione invocata per fondare il diritto a detrazione rientrasse in un’evasione: in altre parole, il diritto dell’Erario alla riscossione del tributo non versato, ovvero alla ripresa a tassazione del tributo IVA detratto ma non detraibile non si estende fino al concetto di responsabilità oggettiva del contribuente, pesando sull’Amministrazione l’onere di dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi.
Tale assunto proviene direttamente dalla Corte di Giustizia Europea: essendo l’IVA una imposta comunitaria il principale riferimento interpretativo rimangono le sentenze della CJE, immediatamente applicabili, così come statuito anche dalla Corte Costituzionale italiana (sent. 198/1991): “la parola della Corte di Giustizia Europea deve trovare immediata applicazione non solo da parte del Giudice nazionale nell’esercizio della sua giurisdizione, ma anche della stessa Pubblica Amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa”.
Secondo la CJE, pertanto, il contribuente per poter essere sanzionato per la detrazione di IVA mai versata, deve aver tenuto un comportamento quantomeno gravemente colpevole in relazione alle basilari indagini richieste nei rapporti commerciali – non potendosi dunque parlare in nessun caso di responsabilità oggettiva. Se diversamente fosse, infatti, verrebbe anzitutto meno il principio del legittimo affidamento, con facoltà per l’Erario di recuperare a tassazione l’IVA detratta sugli acquisti di vendite o servizi dal contribuente il cui fornitore semplicemente non avesse versato l’IVA, senza frodi alcune in atto.
Ne consegue quindi che si potrà riprendere a tassazione l’IVA detratta solo con una oggettiva prova della frode: in altre parole, in punto di oneri probatori spetta all’ente accertatore dimostrare attraverso specifici elementi come il contribuente abbia effettivamente avuto conoscenza della frode IVA o avrebbe potuto averne.
Nondimeno, per giurisprudenza costante il diritto a detrazione IVA non può essere limitato facendo esso parte del meccanismo di funzionamento dell’imposta stessa: potrà semmai essere escluso ove sia dimostrato alla luce di elementi oggettivi che il diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente, per esempio come nel caso in cui il soggetto passivo sappia o avesse dovuto sapere che tale operazione si iscriveva in una operazione di frode IVA. Tuttavia, non può essere richiesto al contribuente di espletare controlli al di fuori della ragionevolezza, potendosi il soggetto passivo limitare ad assicurarsi del regolare comportamento del proprio partner commerciale. Non solo: è comunque pacifico che non si possa esigere che il soggetto passivo che intende esercitare il diritto alla detrazione IVA verifichi l’insussistenza di irregolarità o evasioni a livello degli operatori a monte, trattandosi questi di compiti dell’Amministrazione che non possono essere scaricati sul contribuente.