Ingiuria: si può punire chi mi ha insultato?

Ingiuria: si può punire chi mi ha insultato?

23 Feb 2017

L’ingiuria era il reato previsto dall’art. 594 c.p.

A seguito dell’abrogazione, rimane un illecito? Come è possibile perseguirlo?

Il reato di ingiuria era il reato a mente del quale: « Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone. »

In altre parole, ciò che veniva punito era l’insulto ad un’altra persona in quanto lesivo dell’onore e del decoro altrui. A seguito della novella del 2014 l’ingiuria, ossia l’insulto in sé non è più considerato reato. Ma permane un fatto illecito che può essere perseguito in sede civile.

 

La tutela civilistica

Seppure non manchino solidi punti di riferimento storici, è solo in tempi relativamente recenti che nel nostro ordinamento ha trovato riconoscimento generale la ricostruzione in chiave civilistica dell’interesse del soggetto nel proprio onore e nella propria reputazione.

L’onore attiene alla sfera psichica del soggetto e consiste nel sentimento che egli ha del proprio valore e che viene leso da quegli addebiti o quelle offese che alterano in senso peggiorativo l’auto-percezione. La dimensione civilistica dell’onore è quindi differente da quella dominante nel campo penale, non fosse altro perché la tipicità della disposizione penali fissa in misura più rigida la consistenza del bene tutelato. La concezione civilistica invece è svincolata da parametri “medi” di onorabilità e rispettabilità e si caratterizza per una maggiore ampiezza poiché ricomprende molteplici aspetti della personalità.

Tali aspetti sono riassunti nella centralità della persona umana nel nostro sistema costituzionale e sovra-nazionale: la genesi ed il contenuto dell’art. 2 Cost. sono inequivoci sul punto, assurgendo l’onore e la reputazione a <<diritti inviolabili>> dell’uomo. In tal senso militano poi i numerosi atti e convenzioni internazionali ratificati dall’Italia che prevedono espressamente il diritto all’onore ed alla reputazione (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo, Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici,  e da ultimo l’art. 1 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea).

La quantificazione del danno

Sul punto della quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale, peraltro, va menzionato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “la liquidazione del danno morale conseguente alla lesione dell’onore o della reputazione, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo […]”. I parametri comunemente utilizzati sono quelli della gravità dell’addebito, della sua evidenza, della qualità del soggetto offensore e di quello leso, nonché – infine – l’incidenza sulla vita di relazione (Cass. Civile, sez. III, 3/12/2007, n. 25171).

Conclusioni

Nonostante la formale abrogazione del reato, l’illecito permane e può essere perseguito in sede civilistica in quanto strettamente connesso all’interesse di ciascuno al proprio onore ed alla propria reputazione. Il procedimento pertanto seguirà la procedura civilistica e innanzi al Giudice di Pace (o in caso di danno rilevante, innanzi al Tribunale) sarà possibile chiedere il ristoro dei danni subiti per effetto della condotta illecita.

 

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