Intelligenza (?) artificiale: Quando il deepfake diventa reato

Intelligenza (?) artificiale: Quando il deepfake diventa reato

15 Feb 2026

La nostra quotidianità è ormai permeata dall’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Che sia per motivi di lavoro, per ottenere informazioni in tempo reale o per velocizzare le più monotone attività di tutti i giorni, l’AI risulta uno strumento intuitivo, accessibile e immediato.

Di contro, non di rado ci appaiono nei feed dei social contenuti di cui non riusciamo di primo acchito a saggiare la veridicità; ciò risulta ancora più preoccupante se immaginiamo che è possibile creare artificiosamente immagini o video che ritraggono soggetti in situazioni inesistenti o travisate.

 

Cos’è il deepfake?

L’utilizzo dei deepfake, ossia contenuti multimediali creati a partire da contenuti reali e manipolati tramite intelligenza artificiale, pone nuove sfide al legislatore.

Per contrastare i rischi connessi alla lesione della dignità e della reputazione delle persone, è stato introdotto nel Codice Penale l’art. 612-quater c.p., dedicato specificamente al reato di diffusione illecita di contenuti deepfake.

In questo articolo analizzeremo il contenuto della L. 23 settembre 2025, n. 132 recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, in vigore dal 10 ottobre 2025 in relazione ai profili penali, le possibili fattispecie di reato integrabili e gli strumenti di tutela per le vittime.

Intelligenza artificiale e privacy: un necessario bilanciamento

Anzitutto, la nuova normativa stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvenga garantendo il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità col diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.

Per tali ragioni, l’utilizzo di immagini ritraenti soggetti terzi, ad esempio, per creare fotomontaggi o video artificiali deve ritenersi illecita, esattamente come già previsto dal Codice della Privacy D.lgs. 196/2003.

L’allerta del Garante della Privacy rispetto all’utilizzo dell’intelligenza artificiale

Il Garante della Privacy ha pubblicato sul suo sito un vademecum di sensibilizzazione al tema.

Cosa prevede il nuovo disegno di legge sull’intelligenza artificiale?

Il disegno di legge prevede l’introduzione di alcune aggravanti e di una nuova fattispecie di reato.

Le aggravanti previste dalla Legge sull’intelligenza artificiale

Anzitutto la L. 132/2025 inserisce un’aggravante comune (cioè, applicabile in astratto a ogni reato) al numero 11-decies dell’art. 61 c.p., prevedendo l’aumento della pena prevista per il reato fino a un terzo nel caso in cui il fatto sia stato commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato.

Altre aggravanti speciali sono inserite agli articoli 294 c.p. (delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino) e 2637c.c. (aggiotaggio).

Il nuovo reato previsto dalla Legge sull’intelligenza artificiale: l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale

All’art. 612-quater c.p., subito dopo il reato di revenge porn, è stata introdotta una nuova fattispecie di reato che punisce chiunque cagioni un danno ingiusto mediante diffusione, consegna, pubblicazione, cessione o invio contenuti deepfake (immagini o video) di persone, cose, voci o suoni, idonei a indurre in inganno circa la loro genuinità o provenienza. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

La cornice edittale così concepita, pertanto, esulerebbe dalla possibile applicazione dell’istituto della messa alla prova.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

Quali ipotesi di reato possono essere configurate tramite l’utilizzo del deepfake? Uno sguardo al codice penale

La duttilità di questo strumento permette la declinazione delle condotte in molteplici fattispecie delittuose.

Art. 494 c.p.: la sostituzione di persona tramite intelligenza artificiale

Tra le fattispecie di reato più comuni che possono essere realizzare tramite l’AI, vi è la sostituzione di persona, punita all’art. 494 c.p.

Art. 595 c.p.: la diffamazione tramite deepfake

Se i contenuti realizzati tramite deepfake ledono la dignità della persona ritratta poiché imbarazzanti, degradanti o compromettenti è suscettibile l’integrazione del reato di diffamazione, eventualmente aggravata dalla pubblicazione online – come, ad esempio, accade per i c.d. meme o altri contenuti che circolano nei reel dei social networks.

Art. 612 ter c.p.: il revenge porn realizzato mediante deepnude e la sextortion

Se i contesti in cui vengono artificiosamente inseriti i soggetti sono intimi o riconducibili alla pornografia si realizza la fattispecie di diffusione illecita di foto e video a contenuto sessuale, punita dall’art. 612ter c.p., meglio conosciuto come norma sul revenge porn.

Per saperne di più, leggi anche il nostro articolo:→ L’Estorsione Online

Spesso la pubblicazione di detto materiale avviene a seguito della rottura di una relazione con la vittima, che non di rado viene ricattata a tenere un determinato comportamento sotto minaccia di divulgazione di sue foto intime. Anche se le immagini sono state create ad hoc tramite deepnude, l’autore della condotta è punibile a titolo di estorsione.

Per contrastare il dilagare del fenomeno del revenge porn è stata inoltre prevista una celere procedura per la rimozione dei contenuti pubblicati online.

Art. 600-ter e 600-quater c.p. – pedopornografia e detenzione di materiale pedopornografico realizzato tramite AI

Ancora più preoccupante è la possibilità di creare contenuti tramite intelligenza artificiale che ritraggano minori in ambiti sessualizzati. Il fatto che le immagini e i video vengano trasmessi attraverso internet e applicazioni di messaggistica istantanea li rende potenzialmente virali, con altissimo rischio di compromissione del corretto sviluppo psico fisico del minore.

In questo ambito, già nel 2012, in ratifica della Convenzione di Lanzarote, è stato specificato all’art. 600-ter c.p. che per pornografia minorile debba intendersi ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Come possono tutelarsi le vittime di deepfake?

Le vittime di reati realizzati tramite intelligenza artificiale possono sporgere denuncia-querela rivolgendosi a un avvocato o autonomamente, recandosi presso le forze dell’ordine.

Alcuni consigli utili per sporgere denuncia-querela: cosa non deve mancare

Se si decide di sporgere denuncia-querela in modo autonomo ecco alcuni suggerimenti per rendere più agevoli le indagini da parte della Procura:

→Salvare il link al contenuto multimediale

→Conservare il link al profilo dell’autore

→Salvare lo screenshot del contenuto o la registrazione schermo/scaricare il video

→Se possibile, indicare la data e l’ora esatti in cui il contenuto è stato caricato

→Se l’immagine è circolata in un gruppo di messaggistica, indicare le utenze telefoniche facenti parte del gruppo.

Sei stato vittima di deepfake? Contattaci per tutelare i tuoi diritti

Se sei vittima di un deepfake che offende la tua reputazione o la tua dignità, è essenziale agire tempestivamente per bloccare la diffusione del contenuto e richiedere un risarcimento. Contattaci per ottenere assistenza legale esperta nella tutela dei diritti della personalità e della web reputation nei procedimenti per diffamazione online.

Tel. 0239430249

Mail: info@liviapassalacqua.com