La caccia nell’oasi naturale è punibile anche se la riserva faunistica non è segnalata

La caccia nell’oasi naturale è punibile anche se la riserva faunistica non è segnalata

01 Ago 2018

La Corte di Cassazione (sentenza 10 luglio 2018, n. 31380) è stata chiamata a pronunciarsi in materia di caccia, su un ricorso avverso sentenza di condanna di un imputato ritenuto responsabile di avere violato l’art. 21 della L. 11 febbraio 1992, n. 157 per avere esercitato attività venatoria, mediante utilizzo di fucile sovrapposto, all’interno di un’oasi naturale di protezione faunistica stabilita dalla normativa regionale, non segnalata da apposite tabelle.

La Suprema Corte ha ribadito che il reato è configurabile anche nelle zone vietate ancorchè prive di tabellazione, se si prova che l’agente conosceva il divieto o che, con l’uso della normale diligenza, avrebbe dovuto conoscerlo.