La Cassazione annulla un decreto di archiviazione per violazione del contraddittorio
18 Set 2017
L’art. 410 c.p.p. rubricato Opposizione alla richiesta di archiviazione, prevede che con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato possa chiedere la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità dell’opposizione, l’oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Quando l’opposizione è dichiarata ammissibile (rectius, quando non è inammissibile) il giudice provvede a norma dell’articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ossia fissando udienza per discussione.
Come può la persona offesa sapere della richiesta di archiviazione? Perché deve avere fatto istanza di essere avvisata con un qualsiasi atto portato a conoscenza del Pubblico Ministero prima della richiesta stessa di archiviazione. A quel punto il PM dovrà avvisarla, e tale avviso sarà funzionale all’instaurazione di un contraddittorio sull’istanza di archiviazione.
In giurisprudenza, si è ritenuto che l’omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne avesse fatto richiesta determini la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art. 127, comma 5, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per Cassazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, con il decreto di archiviazione il giudice per le indagini preliminari disponeva l’archiviazione de plano del procedimento penale, ignorando l’opposizione (pur ammissibile) della persona offesa.
La persona offesa dal reato lamentava l’erroneità del decreto impugnando il decreto per Cassazione e la Corte Suprema, in effetti, accoglieva con sentenza della sezione VI, sentenza 6 settembre 2017, n. 40550 le sue doglianze in ossequio al dettato normativo ed al principio del contraddittorio annullando il decreto senza rinvio.