La colpa medica penale: il nuovo decreto Balduzzi

La colpa medica penale: il nuovo decreto Balduzzi

04 Lug 2016

Da diversi anni lo studio si occupa di responsabilità medica, sia in campo civile che in campo penale, e vanta una importante rete di consulenti tecnici e medico-legali. La tematica della colpa medica è caratterizzata dalla presenza di più soggetti procedimentali (fra cui l’assicurazione del sanitario, chiamata a rispondere in caso di colpa), procedimenti di mediazione obbligatoria in sede civile, e da ultimo una recente riforma (si veda la legge di conversione del c.d. Decreto Sanità Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, approvata in via definitiva dal Senato il 31 ottobre 2012) che ha investito anche il campo penale modificando l’intero campo della responsabilità medica.

La legge approvata, infatti, fa un chiaro riferimento alla responsabilità penale dell’esercente le professioni sanitarie, escludendo la sua responsabilità penale nell’ipotesi in cui il medico si sia attenuto alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Il nuovo criterio è quindi: se il sanitario si attiene alle linee-guida può essere ritenuto responsabile unicamente se è in colpa grave. Ciò sempreché di colpa si tratti, e non si possa invece ritenere sussistente il dolo del sanitario.

La c.d. riforma “Balduzzi” è indubbio che abbia introdotto nel panorama della responsabilità penale del sanitario due significativi elementi di novità: in primo luogo, il legislatore ha valorizzato il ruolo che ricoprono nella tematica de qua le linee-guida e le buone pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico. Ed inoltre, per l’imputazione soggettiva si fa riferimento alla distinzione tra colpa lieve e colpa grave.

Le linee guida sono strumenti di codificazione e diffusione del sapere medico. Si tratta di modelli formali, linee guida, protocolli, rassegne di letteratura: strumenti documentali accomunati dallo scopo di migliorare la qualità degli esiti clinici attraverso la codificazione e razionalizzazione degli strumenti disponibili, asseverando criteri di scelta comuni delle strategie terapeutiche.

Le linee guida conoscono numerose definizioni. Secondo una delle più diffuse in letteratura esse possono essere definite come “raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”(cfr. FIELD-LOHR, Guidelines for clinical practice: from development to use, Washington, Institute of Medicine, National Academy Press, 1992, 35).
In pratica, le guidelines puntano ad orientare le decisioni del sanitario selezionando le informazioni utili a impostare una soluzione di una questione clinica con la maggior probabilità di successo e il minor dispendio di risorse possibile.

Più complesso risulta invece dare una definizione di “buona pratica”.  Le buone pratiche attengono alla implementazione di principi clinici nell’operatività combinati con interventi organizzativi del sistema e dei singoli nell’ambito dell’obiettivo generale della sicurezza.

Recentemente la “European Union Network for Patient Safety and Quality of Care” ha definito un modello concettuale per la classificazione delle pratiche per la sicurezza del paziente.

I criteri per la classificazione delle pratiche sono stati identificati in: 1) effettiva realizzazione dell’esperienza; 2) valutazione dei risultati con analisi prima – dopo; 3) efficacia in termini di miglioramento della sicurezza dei pazienti.

Orbene, è proprio alla luce di questi due concetti che la nuova normativa permette di operare una distinzione anche in termini di elemento soggettivo. Il codice penale infatti non prevede una distinzione fra la colpa lieve e la colpa grave, dando unicamente una definizione di delitto colposo (o contro l’intenzione), disponendo che esso venga in essere quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

In dottrina e in giurisprudenza si rileva invece che la graduazione della colpa può trovare rilievo, ex art. 133 c.p. ai fini della commisurazione della pena. Il giudice, infatti, ai sensi del suddetto articolo, deve desumere la gravità del reato, tra i vari parametri che vengono individuati dal suddetto articolo, anche in base al “grado della colpa”.

Ma come comprendere se si tratti di colpa lieve o colpa grave? Prima del decreto Balduzzi la colpa del sanitario andava parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli ed al contesto in cui esso si svolgeva.

Successivamente all’introduzione delle modifiche apportate dal c.d. decreto Balduzzi sono poi intervenute alcune sentenze, sia dei giudizi di merito sia della Suprema Corte, che hanno precisato che nel caso della responsabilità medica non si possa valutare l’entità della violazione delle prescrizioni rapportandosi alle sole regole di base, ma occorra riferirsi agli standard di perizia richiesti dalle linee guida, dalle virtuose pratiche mediche o, in mancanza, da corroborate informazioni scientifiche di base, potendosi ragionevolmente parlare di colpa grave solo quando si rilevi una deviazione ragguardevole rispetto all’agire appropriato definito dalle standardizzate regole d’azione.

Ciò, peraltro, richiede al giudicante un apprezzamento basato sulle conoscenze scientifiche, ma allo stesso tempo estremamente focalizzato sulle particolarità del caso concreto, per cui quanto maggiori saranno la complessità e la indecifrabilità del quadro patologico, il grado di atipicità della situazione, nonché l’urgenza, tanto maggiore dovrà essere la propensione del giudicante a considerare lieve l’addebito nei confronti del medico, che, pur avendo rispettato le linee guida, abbia effettuato un intervento inadeguato, dal quale sia derivata l’evoluzione negativa della patologia.

In soldoni, queste le novità del decreto Balduzzi, ma la tematica della responsabilità medica – soprattutto in campo penale, non può ritenersi esaurita con questa breve disamina.

Per casi di malasanità o consulenze tarate sul caso concreto potete contattarci telefonicamente o tramite il form di contatto.