La colpa nel reato di abbandono di animali
30 Nov 2014
L’art. 727 c.p. prevede come reato la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la natura della contravvenzione non avrebbe unicamente natura dolosa: viene così chiarito l’elemento richiesto dalla fattispecie per integrare l’elemento della colpevolezza, che non sarebbe unicamente il dolo, ma anche la colpa. Pertanto, si integrerà il reato di abbandono di animali allorquando, anche per semplice negligenza, saranno detenuti animali in condizioni incompatibili con la loro natura o in stato di abbandono.
Nella specie, con la sentenza 41362/2014 la Cassazione si è pronunciata ritenendo che l’aver tenuto il proprio cane legato ad una catena corta, senza acqua né cibo, con ferite alle orecchie e circondato da mosche integri il reato de quo.