La liberazione anticipata speciale
21 Mag 2014
Il decreto-legge n. 146 del 2013 è stato emanato dal Governo Letta per affrontare l’annosa questione del sovraffollamento carcerario e a garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi.
In particolare, il citato decreto ha previsto all’art. 4 la c.d. “liberazione anticipata speciale“, andando ad incidere sulla detrazione di pena concessa ai detenuti dalla L. 26 luglio 1975 n. 354 all’art. 54 che prevede la detrazione di 45 giorni di pena ogni semestre di reclusione scontata.
La liberazione anticipata è un beneficio in base al quale, al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione, è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, ed ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata (a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare).
La nuova liberazione anticipata ha invece aumentato suddetta detrazione da 45 giorni a 75, ogni singolo semestre di pena scontata.
Con la legge di conversione del decreto-legge, tuttavia, l’ambito applicativo della liberazione anticipata “speciale” è andato a modificarsi, escludendo che possano essere ammessi al beneficio i condannati per taluno dei delitti previsti dall’art. 4-bis della legge sull’Ordinamento Penitenziario, ossia reati di particolare allarme sociale (si tratta dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all’articolo 416-bis cp (associazione mafiosa), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis, primo comma, (Prostituzione minorile), 600-ter, primo e secondo comma (Pornografia minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale, all’articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del TU doganale di cui al DPR 43/1973, e all’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del DPR 309/1990.).
Parimenti il beneficio non potrà essere applicato ai soggetti che siano ammessi a misure alternative alla detenzione, agli arresti domiciliari ex art. 656 co. 10 cpp o alla detenzione domiciliare, rimanendo invece in vigore la liberazione anticipata ordinaria ex art. 54 Ord. Pen.
Art. 4
Testo del decreto-legge ——– |
Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ——– |
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. | 1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. |
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione. | 2. Identico. |
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1º gennaio 2010. | 3. Identico. |
4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata può essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità. | Soppresso |
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative. | 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. |