La nuova disciplina delle sostanze stupefacenti: il fatto lieve e l’apprezzamento del giudice
15 Ott 2015
La disciplina delle sostanze stupefacenti va ricostruita da un lato tenendo conto della L. 309/1990 e dall’altro dagli interventi della Corte Costituzionale (che con la sent. 32/14 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della c.d. Fini-Giovanardi). Non si è infine fatto attendere il legislatore, intervenuto in materia con il d.l. 79/14.
La nuova disciplina così delineata distingue i fatti illeciti in “lievi” e “non lievi”. Partendo da questi ultimi, i fatti non lievi si distinguono ulteriormente, ex art. 73 co. 1 e 4 in fatti che vedano coinvolte cessioni di droghe leggere o pesanti. La predetta distinzione, però, non opera quando siamo nell’alveo dei fatti lievi.
Il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73 al co. 5, infatti, costituisce fattispecie autonoma di reato e prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 3.000 a euro 26.000.
La fattispecie in parola non distingue il tipo di sostanza ceduta: per entrambi i tipi è previsto lo stesso trattamento sanzionatorio. Questo comporta, fra le altre cose, che per cessioni di sostanza stupefacente “pesante” che però non siano di grande quantità si potrà comunque applicare una pena molto bassa e sarà vietata la custodia cautelare in carcere. Importanti riflessi anche sulle misure c.d. precustodiali: l’arresto in flagranza non sarà più obbligatorio ma potrà essere disposto solo in caso vi siano delle ragioni fondate (rinvenibili nelle modalità del fatto, nella personalità del reo e così via) per ritenerlo necessario.
Una importante novità della nuova disciplina è il lavoro di pubblica utilità: con la L. 79/14 è stata reintrodotta la possibilità del lavoro di PU come sanzione sostitutiva, dopo l’abrogazione per effetto della sentenza della Corte Costituzionale.
Ma veniamo ora ai presupposti per la configurazione del fatto lieve: la sussistenza di questa fattispecie di reato deve essere apprezzata considerando i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, nonché la qualità e la quantità della sostanza stupefacente. Si tratta di una valutazione che deve essere fatta congiuntamente, apprezzando il fatto in maniera equilibrata in tutte le sue componenti.