La nuova rottamazione
06 Gen 2018
Dopo la rottamazione ordinaria, ecco in vigore la c.d. “rottamazione bis”, ossia la nuova definizione agevolata, per le somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
E’ possibile fare domanda entro il 15 maggio 2018, qualora si rientri nella casistica indicata dalla norma (omessi pagamenti delle rate condonate di luglio e settembre, rigetto dell’istanza in quanto non in regola col pagamento delle rate al 31 dicembre 2016 rientranti in piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, e notifica di una cartella di pagamento dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017).
In questo ultimo caso, l’importo condonato deve essere versato al massimo in 5 rate di pari importo nei mesi di: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
I vantaggi della rottamazione sono principalmente un significativo risparmio sul totale da pagare, per cui pur essendo le rate in numero minore, l’importo complessivo dovuto può essere significativamente ridotto.
Infatti, con la rottamazione bis si pagano:
- Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
- Spese per le procedure esecutive;
- Spese di notifica della cartella.
- Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore dovrà pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.
Non si pagano:
- Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le sanzione amministrative;
- Interessi di mora;
- Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.
L’importo risparmiato oscilla fra il 5% ed il 30%, ma ciò dipende dal tipo di imposta omessa e dalla data di notifica della cartella.
In altre parole, per valutare se convenga aderire alla rottamazione bis dovrà esaminarsi l’estratto di ruolo di tutta la posizione debitoria, ed effettuare i relativi calcoli.
Nel cd. condono Equitalia 2018 o Sanatoria Equitalia 2018, rientrano le seguenti cartelle:
- Tributi Agenzia delle entrate;
- Contributi Inps;
- Condono bollo auto e superbollo: non paghi interessi e sanzioni fatta eccezione dell’aggio di riscossione che sarà calcolato solo sul capitale;
- Contributi Inail.
Le altre cartelle di pagamento incluse nella rottamazione sono:
- le multe per le violazioni al Codice della Strada, ma solo per la parte interessi: non si pagano interessi e maggiorazioni, paghi le sanzioni;
- IVA sui consumi, ma non IVA sulle importazioni.
La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta. In caso di pagamenti parziali già avvenuti alla data di entrata in vigore della nuova norma, il contribuente, può richiedere comunque la cancellazione del debito residuo.