La prova dello stato di ebbrezza. Note a sentenza.
08 Dic 2019
Di Giovanna Crupi
La prova dello stato di ebbrezza dell’etilometro è valida se risultano certificati di non omologazione e calibratura?
Lo stato d’ebbrezza cosa è?
È la condizione di alterazione psicofisica che consegue all’assunzione di sostanze alcoliche.
Comporta una modificazione della realtà, una diminuzione delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi.
Affinché lo stato d’ebbrezza sia penalmente sanzionabile ai sensi del Codice della strada, l’ordinamento italiano ha stabilito che il tasso di alcolemia, debba superare il valore di 0,8 (g/l) ex art. 186 co. 2 CDS.
Inoltre, secondo l’art. 186 comma 7° del d.lgs. n. 285 del 1992, si applicano le sanzioni di cui alla lettera c) del comma 2 del citato art. 286 CdS, a chi alla guida di una vettura, rifiuti di sottoporsi agli accertamenti utili per determinare lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di bevande alcoliche.
Va da sé che, secondo la ripartizione degli oneri probatori, qualora il conducente si sottoponga al test etilometrico e questo risulti positivo, l’onere di prova contraria ricadrà proprio sul conducente, il quale per superare la validità degli accertamenti dovrà dedurre e provare vizi o errori di strumentazione di metodo nell’esecuzione del test, o di errata valutazione dei risultati.
In tale ambito deve essere evidenziato che rileva ai fini dell’inutilizzabilità dell’accertamento anche il mancato funzionamento dell’apparecchiatura preposta all’esecuzione del test.
Infatti, con la sentenza 28 gennaio 2019 n. 96 del Tribunale di Arezzo, si è proclamata l’assoluzione dell’imputato per il reato p. e p. dall’art. 186 co. 7 CdS perché il fatto non sussiste in un caso in cui il conducente non era stato sottoposto al test dell’etilometro, non per rifiuto strictu sensu, ma in quanto i Carabinieri che avevano operato il fermo non disponevano della strumentazione per l’accertamento al seguito. Il prevenuto, infatti, si era rifiutato di seguire gli operanti in ospedale, attesa la momentanea indisponibilità di etilometro.
Il Giudice ha ritenuto non provata la penale responsabilità dell’imputato per il reato contestato, atteso che non sussiste alcun obbligo per il conducente, in caso di assenza degli strumenti etilometrici nell’immediatezza, di sottoporsi ad accertamenti ospedalieri.
È comunque importante specificare che come previsto dall’Art. 186 C.d.s., il reato può essere accertato anche attraverso ulteriori elementi.
In particolare, il Giudice può legittimamente desumere lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcool da qualsiasi elemento sintomatico dell’ebbrezza o dell’ubriachezza, tra cui l’ammissione dello stesso conducente, l’alterazione della deambulazione, l’eloquio sconnesso o l’alito vinoso. ( Sentenza 1° ottobre 2013 n. 10912, Tribunale di Napoli, Sezione 9 penale).
Ancora, con la Sentenza 27 maggio 2013 n. 22644 la corte di Cassazione ha stabilito che l’evidente incapacità del conducente, per effetto dell’ebbrezza alcolica, di collaborare per la rilevazione del livello di alcol nel sangue, costituisce oggetto di prova per integrare il reato di cui all’art. 186 C.d.s.
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