La responsabilità medica d’équipe: la figura del secondo chirurgo
22 Dic 2016
Il secondo chirurgo, unitamente al capo équipe è tenuto al rispetto della leges artis non essendo un mero esecutore di ordini altrui, ma richiedendo anche a questi la condivisione delle scelte terapeutiche del primo chirurgo. Il secondo chirurgo ha il dovere di contribuire al trattamento sanitario, di verificare la validità di eventuali istruzioni ricevute, ed eventualmente opporsi alle scelte del primo chirurgo che ritenga errate.
Infatti, se titolari della posizione di garanzia sono più soggetti, ciascuno è per l’intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento lesivo, non potendosi nessuno dei membri dell’équipe ritenere esentato dal conoscere e valutare l’attività svolta da altro professionista. Dunque, delle lesioni causate al paziente deve rispondere ogni componente dell’équipe che non osservi le regole di diligenza e di perizia connesse all’attività, e che venga meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici, in modo da porre rimedio a eventuali errori, che pur posti in essere da altri siano evidenti per un professionista medio ed “emendabili con le comuni conoscenze scientifiche” (si veda sul punto Cassazione Penale, sez. IV, n. 4058 del 12 dicembre 2013).
In merito non può non evidenziarsi come la vigilanza sulla corretta esecuzione dell’intervento non sia attività straordinaria, da ritenersi al di fuori dell’ordinaria diligenza richiedibile al secondo chirurgo: tale incombente è invece il livello di attenzione minimo che è dovuto dall’aiuto chirurgo.