La responsabilità penale degli infermieri e del direttore della struttura in caso di lesioni o morte del paziente
21 Lug 2015
L’accettazione del paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera,
Per l’effetto, l’obbligo di protezione che grava sugli operatori di una struttura sanitaria nei confronti del paziente non può ritenersi limitato al rischio sanitario, giacché la necessità di garantire adeguata tutela al bene salute implica che gli obblighi protettivi si estendano alle attività accessorie che derivano dal rapporto di spedalità, avuto riguardo alle concrete circostanze del caso.
Infatti, gli obblighi protettivi fondanti la posizione di garanzia comprendono doveri di vigilanza e controllo, anche rispetto ai comportamenti incauti e pericolosi che i pazienti possano porre in essere.
Da ciò deriva l’instaurarsi di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti ricoverati a carico del direttore amministrativo dell’ente, nonché dei dipendenti della struttura addetti al controllo dei degenti.
Secondo la giurisprudenza prevalente (cfr. Cassazione Penale 10430/2008, caso scuola in materia), è sancita la responsabilità del direttore amministrativo dell’ente, in caso di infortunio o morte del degente, qualora lo stesso abbia accolto il paziente in una struttura non idonea dal punto di vista strutturale (i.e. mancante di misure di sicurezza), e qualora i pazienti siano affidati per la cura e la protezione a persone professionalmente non capaci o non sufficientemente preparate.
Per escludere la responsabilità del direttore della struttura, su cui pertanto grava una posizione di garanzia, è dunque necessario dare prova che lo stesso ha adempiuto ai suoi doveri, ossia delegare un soggetto competenze per la cura e la protezione del degente, disporre di idonee misure di sicurezza, impartire correttamente le predette misure di sicurezza.
Gli operatori sanitari incaricati della vigilanza, invece, risponderanno a titolo di omissione colposa qualora abbiano omesso di vigilare correttamente sul paziente, se da tale condotta omissiva sia poi scaturita la condotta del degente che ha poi portato all’evento lesivo (la morte o le lesioni).