La responsabilità penale del commercialista

La responsabilità penale del commercialista

23 Mag 2015

Il diritto penale trova una limitata applicazione nell’attività professionale, essendo destinato a sanzionare situazioni tipiche previste dalla legge e normalmente punibili a titolo di dolo. Tuttavia, si sono registrati casi in cui i giudici hanno sostenuto la responsabilità penale del professionista in concorso con il cliente per reati da quest’ultimo commessi, secondo il principio del concorso nel reato e/o della non scusabilità dell’ignorantia legis.

Il concorso nel reato commesso dal proprio cliente dal professionista si configura tanto in reati di carattere societario che in quelli fallimentari e tributari. Proprio nell’ambito di questi ultimi, la L. 22.12.2011 n. 214 ha introdotto il nuovo delitto di “esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi o fornitura di dati e notizie non rispondenti al vero”.

Non solo: nello svolgimento della propria attività il commercialista si espone anche a responsabilità verso il cliente per la prestazione eseguita.

La responsabilità verso il cliente è delimitata dal dovere di diligenza da porre in essere nell’attività professionale, col limite che la giurisprudenza ha ritenuto che per determinare la violazione penale sia necessaria la volontà o comunque la consapevolezza dello stesso. È il caso affrontato dalla Cassazione con la sentenza 9916/2010 la quale ha affermato la responsabilità del commercialista per aver dedotto costi privi di documentazione o non inerenti nella dichiarazione, senza avere riscontrato la presenza della relativa documentazione.